C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 04 del 26/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 08 giugno 2018 a carico di -CARNEVALE PELLINO Antonio Clemente, all’epoca dei fatti dirigente della società Athletic Pavia ASD per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, per aver ammesso di aver telefonato sul posto di lavoro al sig. Sordi Gianmaria, Presidente della sezione AIA di Pavia in data 20.10.2017 per chiedere il cambio della designazione dell’arbitro per la gara del 22.10.2017 tra Athletic Pavia e Ceranova. – la società ATHLETIC PAVIA per rispondere delle violazioni di cui all’art 4 comma 2 CGS

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 08 giugno 2018 a carico di

-CARNEVALE PELLINO Antonio Clemente, all'epoca dei fatti dirigente della società Athletic Pavia ASD per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 del CGS, per aver ammesso di aver telefonato sul posto di lavoro al sig. Sordi Gianmaria, Presidente della sezione AIA di Pavia in data 20.10.2017 per chiedere il cambio della designazione dell’arbitro per la gara del 22.10.2017 tra Athletic Pavia e Ceranova.

- la società ATHLETIC PAVIA per rispondere delle violazioni di cui all’art 4 comma 2 CGS

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 08 giugno 2018 ed esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che i suddetti deferiti hanno raggiunto un accordo con il rappresentante della procura sull'applicazione delle sanzioni nei seguenti termini:

- 2 mesi di inibizione per il sig. Carnevale Pellino Antonio Clemente;

- Euro 200,00 a titolo di ammenda per la società Athletic Pavia;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.

Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

a CARNEVALE PELLINO Antonio Clemente mesi 2 (due) di inibizione;

alla società ATHLETIC PAVIA Euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it