C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 20/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 9 luglio 2018 a carico di: – GALUPPO Giancarlo, all’epoca dei fatti Presidente della ASD VANZAGHELLESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, in ragione del mancato rispetto della normativa in materia di trasferimento e tesseramento dei calciatori e del dovere/potere di vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI Giorgio, avendo il Presidente provveduto a firmare in bianco, senza i dovuti controlli e senza la presenza del calciatore FALZETTI sia la lista di trasferimento in favore della FC CARIOCA sia la lista di trasferimento in favore della CADREZZATESE, anche in considerazione del fatto che quest’ultimo documento federale riporta la firma apocrifa del calciatore FALZETTI (la firma disconosciuta dal calciatore, appare evidentemente difforme da quella che appartiene al FALZETTI) e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – DE SILVESTRO Stefano, all’epoca dei fatti Presidente della CADREZZATESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, per mancata vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI e per aver consentito che il trasferimento venisse trattato dal sig. AUTOVINO Giuseppe non tesserato per la CADREZZATESE, e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – GAMBERINI Stefano, all’epoca dei fatti Vice Presidente della CADREZZATESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, per mancata vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI e per aver consentito che il trasferimento venisse trattato dal sig. AUTOVINO Giuseppe non tesserato per la CADREZZATESE e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – AUTOVINO Giuseppe, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 10 comma 1 del CGS e dell’Art. 39 comma 2 delle NOIF, per aver svolto attività in favore della CADREZZATESE nel trasferimento del calciatore FALZETTI, senza essere tesserato per quest’ultima e comunque senza aver messo in atto i dovuti controlli sulla documentazione relativa al trasferimento, – FALZETTI Giorgio, all’epoca dei fatti tesserato per la FC CUASSESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l’indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all’audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo; – ASD VANZAGHELLESE 1970, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento del proprio tesserato, sig. Giancarlo GALUPPO; – ASD CADREZZATESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento dei propri tesserati, DE SILVESTRO e GAMBERINI;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 9 luglio 2018 a carico di:

- GALUPPO Giancarlo, all'epoca dei fatti Presidente della ASD VANZAGHELLESE,  per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'art 10 comma 1 del CGS e dell'Art. 39 comma 2 delle NOIF, in ragione del mancato rispetto della normativa in materia di trasferimento e tesseramento dei calciatori e del dovere/potere di vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI Giorgio, avendo il Presidente provveduto a firmare in bianco, senza i dovuti controlli e senza la presenza del calciatore FALZETTI sia la lista di trasferimento in favore della FC CARIOCA sia la lista di trasferimento in favore della CADREZZATESE, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo documento federale riporta la firma apocrifa del calciatore FALZETTI (la firma disconosciuta dal calciatore, appare evidentemente difforme da quella che appartiene al FALZETTI) e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l'indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all'audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo;

- DE SILVESTRO Stefano, all'epoca dei fatti Presidente della CADREZZATESE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'art 10 comma 1 del CGS e dell'Art. 39 comma 2 delle NOIF, per mancata vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI e per aver consentito che il trasferimento venisse trattato dal sig. AUTOVINO Giuseppe non tesserato per la CADREZZATESE, e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l'indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all'audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo;

- GAMBERINI Stefano, all'epoca dei fatti Vice Presidente della  CADREZZATESE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'art 10 comma 1 del CGS e dell'Art. 39 comma 2 delle NOIF,  per mancata vigilanza sul trasferimento del calciatore FALZETTI e per aver consentito che il trasferimento venisse trattato dal sig. AUTOVINO Giuseppe non tesserato per la CADREZZATESE e per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l'indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all'audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo;

- AUTOVINO Giuseppe, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'art 10 comma 1 del CGS e dell'Art. 39 comma 2 delle NOIF, per aver svolto attività in favore della CADREZZATESE nel trasferimento del calciatore FALZETTI, senza essere tesserato per quest'ultima e comunque senza aver messo in atto i dovuti controlli sulla documentazione relativa al trasferimento,

- FALZETTI Giorgio, all'epoca dei fatti tesserato per la FC CUASSESE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. per non essersi presentato pur regolarmente convocato a mezzo e-mail presso l'indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all'audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo;

- ASD VANZAGHELLESE 1970, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento del proprio tesserato, sig. Giancarlo GALUPPO;

ASD CADREZZATESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento dei propri tesserati, DE SILVESTRO e GAMBERINI;

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Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che:

-  all'udienza del 13 settembre 2018, comparivano GAMBERINI Stefano, AUTOVINO Giuseppe e DE SILVESTRO Stefano, mentre nessuno compariva per gli altri deferiti, nonostante regolare convocazione;

- che, dopo ampia discussione, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare a GALUPPO  Giancarlo mesi sei di inibizione, a GAMBERINI Stefano mesi sette di inibizione, a DE SILVESTRO Stefano mesi sette di inibizione, ad AUTOVINO Giuseppe mesi tre di inibizione da scontarsi in caso di nuovo tesseramento, a FALZETTI Giorgio mesi uno di squalifica, alla società ASD VANZAGHELLESE 1970 Euro 600,00 di ammenda ed alla  società  ASD CADREZZATESE Euro 750,00 di ammenda.

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati, risulta provato che vi sono state irregolarità nel tesseramento del calciatore FALZETTI Giorgio in quanto compariva nelle liste di tesseramento sia della società FC Carioca sia della società Cadrezzatese.

Risulta altresì provato che la trattativa per il trasferimento è stata condotta dal sig. Autovino e dal sig. Galuppo, i quali hanno peraltro dato due versioni diverse dei fatti.

A fronte di ciò, i deferiti GALUPPO Giancarlo, GAMBERINI Stefano, DE SILVESTRO Stefano ed  AUTOVINO Giuseppe hanno commesso la violazione dell'art 10 comma 1 del CGS e dell'Art. 39 comma 2 delle NOIF hanno commesso la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS  con conseguente responsabilità oggettiva e diretta ai sensi dell'Art. 4 del CGS per le società ASD VANZAGHELLESE 1970ASD CADREZZATESE.

I deferiti, GALUPPO Giancarlo, GAMBERINI Stefano e DE SILVESTRO Stefano, non si sono presentati pur regolarmente convocati a mezzo e-mail presso l'indirizzo della società indicata nel foglio di censimento all'audizione fissata per il 20.2.2007, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Trasferimenti, senza un giustificato motivo, violando l'Art. 1 bis, comma 3 del CGS.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

GALUPPO Giancarlo a mesi due di inibizione,

GAMBERINI Stefano a mesi uno di inibizione, 

DE SILVESTRO Stefano a mesi uno di inibizione, 

AUTOVINO Giuseppe a mesi due di inibizione da scontarsi in caso di nuovo tesseramento per la FIGC;

FALZETTI Giorgio a due giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza - stagione sportiva 2018/2019;

la società ASD VANZAGHELLESE 1970 ad Euro 200,00 di ammenda;

la società ASD CADREZZATESE Euro 200,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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