C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 04/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 10 luglio 2018 a carico di: – BENETTI Claudio, Presidente della SSD Pro Lissone, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’Art. 43 comma 5 NOIF, per aver omesso di inviare alla FIGC il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica del calciatore MENSAH Kelvin; – SSD PRO LISSONE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS, del comportamento del proprio presidente;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 10 luglio 2018 a carico di:
- BENETTI Claudio, Presidente della SSD Pro Lissone, per rispondere della violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all'Art. 43 comma 5 NOIF, per aver omesso di inviare alla FIGC il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica del calciatore MENSAH Kelvin;
- SSD PRO LISSONE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS, del comportamento del proprio presidente;
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Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che:
- alle udienze del 6 settembre 2018 e 27 ottobre 2018 nessuno compariva per i deferiti, convocati a mezzo telefax;
- che, dopo ampia discussione, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare al sig. BENETTI Claudio 30 giorni di inibizione ed alla società SSD PRO LISSONE l'ammenda di Euro 300,00.
Osserva
dagli atti e dai documenti depositati risulta provata la responsabilità del Presidente della SSD PRO LISSONE che non ha inviato alla FIGC il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica del calciatore MENSAH Kelvin in violazione del combinato disposto di cui all'Art. 1 bis, comma 1 CGS de all'Art. 43 comma 5 NOIF.
Da ciò consegue la responsabilità diretta della SSD PRO LISSONE in applicazione del disposto di cui all'Art. 4 comma 1 del CGS.
Ritenuta pertanto accoglibile la sanzione richiesta dalla Procura Federale, stante il comportamento tenuto dei deferiti, il Tribunale Federale Territoriale
CONDANNA
BENETTI Claudio a 30 giorni di inibizione e la società, SSD PRO LISSONE, ad Euro 300,00 di ammenda.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
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