C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 11/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 settembre 2018 a carico di: – MARINONI Angelo, nella qualità di dirigente per la Pol. Fenegrò all’epoca dei fatti, ed attualmente per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella stagione sportiva 2016-2017, svolto attività di proselitismo contattando genitori di giovani tesserati con la società U.S. Fulgor Appiano al fine di determinare un loro trasferimento per la successiva stagione alla Pol. Fenegrò; – SAIBENE Marco, all’epoca dei fatti Presidente dello Pol. Fenegrò, per rispondere della violazione violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per avere consentito e comunque non impedito che venisse reiteratamente svolta a vantaggio della sua società attività di proselitismo nei confronti di calciatori vincolati con altra società da parte dei Sigg.ri Riniti Giuseppe e Marinoni; – SASSl Fabio, tesserato per la Pol. Fenegrò la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, pur essendo tesserato per la società US. Fulgor Appiano nella stagione sportivo 2016-2017 all’epoca dei fatti, ha collaborato con i sig. Riniti Giuseppe e Marinoni Angelo per organizzare il provino nel periodo giugno-luglio 2017; – LIZZIO ERIK, calciatore tesserato per la Pol. Fenegrò della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all’art. 3, comma 1, per non essersi presentato senza giustificato motivo sebbene regolarmente convocato per il giorno 21/05/2018, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Marco Bellocari, come si evince dal verbale di mancata comparizione redatto dal Collaboratore della Procura Federale in pari data e anche dalla mail trasmessa da Sig. Marinoni Angelo in data 17.05.2018; – MANTI Daniele, calciatore tesserato per la Pol. Fenegrò, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all’art. 3, comma 1, per non essersi presentato senza giustificato motivo sebbene regolarmente convocato per iI giorno 21/05/2018, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Marco Bellocari, come si evince dal verbale di mancata comparizione redatto dal Collaboratore della Procura Federale in pari data e anche dalla mail trasmessa da sig. Marinoni Angelo in data 17.05.2018; – POL. FENEGRO’, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti; – U.S. FULGOR APPIANO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. SASSI Fabio (dirigente) alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività di cui sopra.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 settembre 2018 a carico di:
- MARINONI Angelo, nella qualità di dirigente per la Pol. Fenegrò all'epoca dei fatti, ed attualmente per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella stagione sportiva 2016-2017, svolto attività di proselitismo contattando genitori di giovani tesserati con la società U.S. Fulgor Appiano al fine di determinare un loro trasferimento per la successiva stagione alla Pol. Fenegrò;
- SAIBENE Marco, all'epoca dei fatti Presidente dello Pol. Fenegrò, per rispondere della violazione violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per avere consentito e comunque non impedito che venisse reiteratamente svolta a vantaggio della sua società attività di proselitismo nei confronti di calciatori vincolati con altra società da parte dei Sigg.ri Riniti Giuseppe e Marinoni;
- SASSl Fabio, tesserato per la Pol. Fenegrò la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, pur essendo tesserato per la società US. Fulgor Appiano nella stagione sportivo 2016-2017 all'epoca dei fatti, ha collaborato con i sig. Riniti Giuseppe e Marinoni Angelo per organizzare il provino nel periodo giugno-luglio 2017;
- LIZZIO ERIK, calciatore tesserato per la Pol. Fenegrò della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 3, comma 1, per non essersi presentato senza giustificato motivo sebbene regolarmente convocato per il giorno 21/05/2018, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Marco Bellocari, come si evince dal verbale di mancata comparizione redatto dal Collaboratore della Procura Federale in pari data e anche dalla mail trasmessa da Sig. Marinoni Angelo in data 17.05.2018;
- MANTI Daniele, calciatore tesserato per la Pol. Fenegrò, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all'art. 3, comma 1, per non essersi presentato senza giustificato motivo sebbene regolarmente convocato per iI giorno 21/05/2018, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Marco Bellocari, come si evince dal verbale di mancata comparizione redatto dal Collaboratore della Procura Federale in pari data e anche dalla mail trasmessa da sig. Marinoni Angelo in data 17.05.2018;
- POL. FENEGRO', per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti;
- U.S. FULGOR APPIANO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. SASSI Fabio (dirigente) alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività di cui sopra.
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Con provvedimento del 5 settembre 2018 il Procuratore Federale,
“letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 901pfi 2017/2018 avente ad oggetto: "Presunta attività di proselitismo svolto dai dirigenti della Società FC. Fenegrò Sig.ri Marinoni Angelo e Giuseppe Riniti, quest'ultimo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, che avrebbero contattato alcuni genitori di calciatori tesserati con la Società U.S. Fulgor Appiano ASD al fine di favorirne il tesseramento per la stagione sportiva 2017-2018" - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 27.02.2018;
- Vista la proroga del termine per la conclusione delle indagini rilasciate dal Procuratore Generale dello Sport in data 24.4.2018 prot. n. 24.70 ai sensi dell'art. 32 quinquies, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 47, comma 3, del C.G.S. del CONI:
Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa “deferiva avanti questo Tribunale MARINONI Angelo, SAIBENE Marco, SASSI Fabio, LIZZIO ERIK, MANTI Daniele, Pol. Fenegrò e U.S. Fulgor Appiano per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.
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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento ed esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,
- preso atto che alla riunione del 4.10.2018, comparivano i deferiti, MARINONI Angelo, e SASSI Fabio, anche in rappresentanza della Pol. Fenegrò, sostenendo il Marinoni di non aver effettuato alcuna attività di proselitismo diretta a sviare i calciatori tesserati con la società U.S. Fulgor Appiano al fine di determinare un loro trasferimento per la successiva stagione alla Pol. Fenegrò, bensì sono stati i calciatori a voler lasciare la US Fulgor Appiano ed il Sassi di non aver organizzato alcun provino nel periodo giugno-luglio 2017;
- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di MARINONI Angelo a mesi sei di inibizione, di SAIBENE Marco a mesi sei di inibizione, di SASSI Fabio a mesi sei di inibizione, di LIZZIO ERIK a tre giornate di squalifica, MANTI Daniele a tre giornate di squalifica, della società Pol. Fenegrò ad Euro 800,00 di ammenda e della società U.S. Fulgor Appiano ad Euro 100,00 di ammenda;
- che i deferiti chiedevano di essere assolti per non aver commesso il fatto;
OSSERVA
dagli atti e dai documenti del presente giudizio sono emersi i seguenti fatti.
Nella stagione sportiva 2017/2018 la Pol. Fenegrò ha effettivamente tesserato diversi giovani calciatori (tutti del 2002) che nella stagione 2016/2017 erano tesserati con la US Fulgor Appiano.
Inoltre un dirigente (genitore di un calciatore) Fabio Sassi è passato dalla US Fulgor Appiano alla Pol. Fenegrò.
I giovani calciatori, interrogati durante le indagini, hanno affermato che la US Fulgor Appiano aveva problemi organizzativi e societari e che pertanto non dava garanzie per il futuro.
Tali ragioni hanno spinto i calciatori a lasciare a fine stagione la predetta società.
Hanno inoltre precisato che la decisione di iscriversi alla Pol. Fenegrò è stata assunta per il semplice motivo che giocavano insieme da anni e quindi volevano giocare insieme per un'altra società, ammesso e non concesso che riuscissero a trovarne una che li potesse far giocare ancora tutti insieme.
Quasi tutti i ragazzi, nel corso dell'interrogatorio, hanno precisato di aver partecipato ad una riunione presso il Fenegrò tra giugno e luglio del 2017 e che in tale riunione i dirigenti del Fenegrò, Riniti e Bettoni, hanno illustrato a genitori e ragazzi i programmi per la futura stagione sportiva ed hanno fatto vedere la struttura, senza essere stati contattati in precedenza da dirigenti della Pol. Fenegrò e/o aver fatto provini, partite e/o tornei con tale società.
E'stato infine confermato che hanno partecipato solo ad un allenamento/partitella organizzato dal Fenegrò e di aver iniziato gli allenamenti a settembre.
I sig.ri Marinoni e Riniti hanno confermato di aver organizzato una riunione presso il centro sportivo della Pol. Fenegrò con alcuni dei ragazzi (e dei genitori) della US Fulgor Appiano, senza però ricordare il periodo e/o la data.
I sig.ri Marinoni e Bettoni hanno inoltre affermato che la Pol. Fenegrò ha organizzato un open day il 1° luglio 2017 cui erano presenti molti dei ragazzi (e dei genitori) ex Fulgor 2002 che poi si sono tesserati con la Pol. Fenegrò.
I sig.ri Bettoni e Riniti hanno confermato infine che si è tenuto un allenamento con partitella finale organizzato dalla Pol. Fenegrò presso il campo sportivo dell'Astro di Olgiate Comasco (per indisponibilità del proprio) con i ragazzi ex Fulgor 2002, ed anche altri e che il tesseramento dei calciatori è poi avvenuto ai primi di settembre.
Dagli atti emerge infine che i calciatori Erik Lizzio e Daniele Manti, tesserati con la società Pol. Fenegrò, non si sono presentati all'audizione fissata dall'esponente collaboratore, senza giustificazione alcuna, nonostante preciso invito in tal senso della società.
Tale comportamento, accertato e provato, integra la violazione da parte dei deferiti, MARINONI Angelo, SAIBENE Marco, SASSI Fabio, Erik Lizzio e Daniele Manti, dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità.
Ne consegue quindi la responsabilità diretta ed oggettiva delle società Pol. Fenegrò e U.S. Fulgor Appiano, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, del CGS, in relazione al comportamento tenuto dai propri tesserati.
Stante la gravità dei comportamenti e delle violazioni di cui sopra posti in atto dai deferiti, si ritiene equo modulare le sanzioni nei termini qui di seguito indicati.
Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,
CONDANNA
- MARINONI Angelo a mesi uno di inibizione;
- SAIBENE Marco a mesi uno di inibizione;
- SASSI Fabio a mesi uno di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC;
- LIZZIO ERIK ad una giornata di squalifica;
- MANTI Daniele ad una giornata di squalifica,
- POL. FENEGRO' ad Euro 200,00 di ammenda;
- U.S. FULGOR APPIANO ad Euro 250,00 di ammenda;
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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