C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: – BASSl Giuseppe Adamo, nella qualità di dirigente Bassi, dirigente accompagnatore e vice allenatore della squadra pulcini dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per avere tenuto in modo ripetuto un comportamento nei confronti di calciatori di età non superiore agli anni 10, non consono in ragione dell’affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportiva cui era deputato e , in particolare, per avere schernito pubblicamente il calciatore Gabriele Bianchi perchè sovrappeso e con evidenti difficoltà nella corsa, per avere reiteratamente e incomprensibilmente preteso e obbligato il giovane calciatore Pistone Gabriele a chiudere le docce degli spogliatoi, dopo avere richiesto agli altri calciatori di lasciarle aperte, anche se fosse già vestito e pronto per tornare a casa, per aver minacciato, in concorso con il dirigente allenatore Sig. Alessandro Serra, i calciatori Pistone Gabriele, Galleani Daniel, Menclossi Alessandro di metterli fuori squadra e , comunque di non farli più giocare, se avessero raccontato ai genitori quello che succedeva negli spogliatoi; – SERRA Alessandro, all’epoca dei fatti dirigente allenatore dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, responsabile tecnico della squadra pulcini, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per aver tenuto reiteratamente un comportamento di scherno, gravemente offensivo nei confronti di calciatori di età non superiore agli anni 10, utilizzando nei loro confronti un frasario non consono soprattutto in ragione dell’affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportivo cui era deputato e , in particolare, per avere schernito pubblicamente ii calciatore Gabriele Bianchi perchè sovrappeso e con evidenti difficoltà nella corsa, per essersi- rivolto pubblicamente al calciatore Pistone Gabriele le seguenti frasi : “”che faccia di cazzo che hai toglilo, grasso incapace di correre, faccia di merda, brutto obeso e cambia la faccia testa di minchia”, per essersi rivolto pubblicamente al calciatore Menclossi Alessandro, nel momento in cui commetteva qualche errore nelle fase gioco le seguenti frasi : “”fai schifo, sei un rincoglionito era meglio mettere in porta un cinesino “, per aver minacciato, in concorso con il dirigente Sig. Giuseppe Bassi, i calciatori Pistone Gabriele, Galleani Daniel, Menclossi Alessandro di metterli fuori squadra e , comunque di non farli più giocare, se avessero raccontato ai genitori quello che succedeva negli spogliatoi; – C.S. TREVIGLIESE ASD, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. SERRA Alessandro e BASSI Giuseppe Adamo.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di:

- BASSl Giuseppe Adamo, nella qualità di dirigente Bassi, dirigente accompagnatore e vice allenatore della squadra pulcini dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per avere tenuto in modo ripetuto un comportamento nei confronti di calciatori di età non superiore agli anni 10, non consono in ragione dell'affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportiva cui era deputato e , in particolare, per avere schernito pubblicamente il calciatore Gabriele Bianchi perchè sovrappeso e con evidenti difficoltà nella corsa, per avere reiteratamente e incomprensibilmente preteso e obbligato il giovane calciatore Pistone Gabriele a chiudere le docce degli spogliatoi, dopo avere richiesto agli altri calciatori di lasciarle aperte, anche se fosse già vestito e pronto per tornare a casa, per aver minacciato, in concorso con il dirigente allenatore Sig. Alessandro Serra, i calciatori Pistone Gabriele, Galleani Daniel, Menclossi Alessandro di metterli fuori squadra e , comunque di non farli più giocare, se avessero raccontato ai genitori quello che succedeva negli spogliatoi;

- SERRA Alessandro, all'epoca dei fatti  dirigente allenatore dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, responsabile tecnico della squadra pulcini, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS,  in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per aver tenuto reiteratamente un comportamento di scherno, gravemente offensivo nei confronti di calciatori di età non superiore agli anni 10, utilizzando nei loro confronti un frasario non consono soprattutto in ragione dell'affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportivo cui era deputato e , in particolare, per avere schernito pubblicamente ii calciatore Gabriele Bianchi perchè sovrappeso e con evidenti difficoltà nella corsa, per essersi- rivolto pubblicamente al calciatore Pistone Gabriele le seguenti frasi : "”che faccia di cazzo che hai toglilo, grasso incapace di correre, faccia di merda, brutto obeso e cambia la faccia testa di minchia", per essersi rivolto pubblicamente al calciatore Menclossi Alessandro, nel momento in cui commetteva qualche errore nelle fase gioco le seguenti frasi : “”fai schifo, sei un rincoglionito era meglio mettere in porta un cinesino ", per aver minacciato, in concorso con il dirigente Sig. Giuseppe Bassi, i calciatori Pistone Gabriele, Galleani Daniel, Menclossi Alessandro di metterli fuori squadra e , comunque di non farli più giocare, se avessero raccontato ai genitori quello che succedeva negli spogliatoi;

- C.S. TREVIGLIESE ASD, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. SERRA Alessandro e BASSI Giuseppe Adamo.

******

Con provvedimento del 24 settembre 2018 il Procuratore Federale,

Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 580 pf 17-10, avente ad oggetto: Comportamento di alcuni dirigenti dello Società C.S. Trevigliese e del Sig. Serra Alessandro, il quale svolgerebbe attività di tecnico seppur privo della relativa abilitazione per la predetta società, che avrebbero commesso atti offensivi nei confronti dei propri tesserati;

Concessa proroga per la fase inquirente da parte della Procura Generale dello Sport in data 22/02/2018, giusta previsione dell'art. 32 quinquies, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e dell'art. 97, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I.

Osservato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- la segnalazione inviata dal Segretario del SGS Lombardo del 09/10/2017

- esposto a mezzo mail del 28/09/2017 inviato dal Sig. Pistone Gaetano;

- tesseramenti e documentazione di supporto relativo alle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018 con attuale posizione di tesseramento dei dirigenti: Alessandro Serra, Giuseppe Adamo Bassi, Demis Tresoldi, Bruno Brulli

- tesseramenti dei giovani calciatori: Gabriele Pistone, Niccolo Nastari, Daniel Galleani, Alessandro Menclossi e Gabriele Bianchi.

- Audizioni di

- Gaetano PISTONE - padre del calciatore Gabriele PISTONE - veniva audito il 16 gennaio 2018

-Gabriele PISTONE - tesserato per la stagione sportivo 2016/2017 per la C.S. TREVIGLIESE ASD e per la stagione sportiva 2017/2018 per lo R.S.D. B.O.CR. Oratorio Boltiere quale calciatore - veniva audito il 16 gennaio 2018;

- Giuseppe MENCLOSSI - padre del calciatore Alessandro MENCLOSSI veniva audito il 21 gennaio 2018 - Alessandro MENCLOSSI - tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 per la C.S. TREVIGLIESE ASD e per la stagione sportiva 2017/2018 per la Crema 1908 quale calciatore - veniva audito il 24 gennaio 2018;

Angelo GALLEANI - padre del calciatore Daniel GALLEANI - veniva audito il 25 gennaio 2018;

Daniel GALLEANI - tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 per la C.S. TREVIGLIESE ASD e per la stagione sportiva 2017/2018 per la Crema 1908 S.S.D.RR.L. quale calciatore – veniva audito il 25 gennaio 2018;

Rosalinda VALTORTA - madre del calciatore Nicola NASTARI- veniva audita il 01 febbraio 2018;

Giuseppe Adamo BASSl - tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 e 2017/2018 per la C.S. TREVIGLIESE ASD quale dirigente accompagnatore - veniva convocato il 02 febbraio 2018 ed audito il 06 febbraio 2018;

Alessandro SERRA - tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 e 2017/2018 per la C.S. TREVIGLIESE ASD quale dirigente allenatore - veniva convocato il 02 febbraio 2018 ed audito il 06 febbraio 2018;

Demis TRESOLDI - tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 e 2017/2018 per la C.S. TREVIGLIESE ASD quale responsabile del settore giovanile - veniva convocato l'08 febbraio 2018 ed audito il 14 febbraio 2018;

Bruno BRULLI - tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 e 2017/2018 per la C.S. TREVIGLIESE ASD, quale presidente – veniva convocato l'08 febbraio 2018 ed audito il 14 febbraio 2018;

  • che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa deferiva avanti Questo Tribunale Alessandro SERRA, Giuseppe Adamo BASSI e la società C.S. TREVIGLIESE ASD, per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.
  • ;

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,

- preso atto che alla riunione dell'8.11.2018, compariva il deferito, Giuseppe Adamo BASSI, il quale dichiarava di aver raggiunto con il rappresentate della procura un accordo sull'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi quattro, ai sensi dell'Art. 23 del CGS;

- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di Alessandro SERRA a mesi sei e della società C.S. TREVIGLIESE ASD ad Euro 2.000,00 di ammenda;

- rilevato che i deferiti, Serra e  C.S. TREVIGLIESE ASD, chiedevano di essere assolti  per non aver commesso il fatto sostenendo altresì che l'indagine della procura federale è stata carente sul piano probatorio, in quanto sono stati solamente ascoltati i calciatori minori ed i loro genitori, nonché i deferiti i quali hanno fornito una versione diametralmente opposta, che se avessero ascoltato altri calciatori e/o genitori si sarebbe appurato che nessun comportamento offensivo e/o scorretto era stato tenuto dal SERRA e dal BASSI e che in ogni caso i tempi della segnalazione dei pretesi fatti erano sospetti (i calciatori erano in procinto di lasciare la  C.S. TREVIGLIESE ASD);

OSSERVA

Dagli atti emerge che la Procura Federale basa il deferimento unicamente sulle audizioni effettuate, nonostante siano emerse due versioni contrapposte.

E precisamente da una parte i minori calciatori - ed i loro genitori - che sarebbero stati offesi ed insultati dall'allenatore Serra e dal dirigente Bassi, dall'altra parte il Serra, il Bassi ed il Presidente della CS TREVIGLIESE ASD, Bruno Brulli, i quali sostengono che non vi siano stati gli insulti e/o comportamenti di tal sorta, corroborati da alcune dichiarazioni di tutt'altro tenore.

La giurisprudenza ritiene “ai fini dell’affermazione di responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta dell’illecito: il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente la violazione deve infatti essere superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. E’ sufficiente, quindi, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che diano ragionevole certezza della commissione dell’illecito”. (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 3.6.2013)

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale della Corte Federale d'Appello e del Tribunale Nazionale delle Sport infatti la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere - e talvolta non può che essere -  logica  piuttosto  che  circostanziale  (Com.  Uff.  n.  47/CGF  del  22 settembre 2011 - Corte Federale D’appello Sezioni Unite  C. U. n. 021/CFA  [2015/2016] testo della decisione relativa al C. U. n. 017/CFA– riunione del 28 agosto 2015) e in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS  del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi,  precisi  e  concordanti  (Com.  Uff.  n.  115/CGF del 28 novembre 2013).

Per integrare la fattispecie di cui all'Art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico è quindi necessario che  i comportamenti siano oggetto di prova certa che non può essere unicamente basata sulle mere dichiarazioni delle pretese parti lese - nel caso di specie coloro che sostengono di essere stati oggetto di insulti ed offese verbali - laddove queste dichiarazioni non trovano conferma in altri elementi probatori.

Al riguardo si deve rilevare come ogni fatto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve essere provato oltre ogni dubbio.

Ne consegue, pertanto, che la prova del fatto doloso che sta a base del comportamento - e precisamente la prova cosiddetta “generica” -, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nel caso di specie, non si ritiene raggiunta la prova dell'illecito sportivo addebitato ai deferiti oltre ogni ragionevole dubbio.

In definitiva, le dichiarazioni dei tre calciatori minori Gabriele PISTONE, Alessandro MENCLOSSI e Daniel GALLEANI dei loro genitori Gaetano PISTONE, Giuseppe MENCLOSSI, Angelo GALLEANI e Rosalinda VALTORTA non possono essere ritenute prova sufficiente dei fatti di cui all'atto di deferimento.

E ciò se si considera che gli altri soggetti sentiti dalla Procura, Giuseppe Adamo BASSI, Alessandro SERRA, Demis TRESOLDI e Bruno BRULLI hanno affermato che tali comportamenti non si erano mai verificati e che, a supporto di tale loro tesi, questi ultimi hanno prodotto nel presente giudizio dichiarazioni scritte di genitori di altri calciatori minori tesserati per la CS TREVIGLIESE ASD.

Risulta peraltro alquanto anomalo che tale comportamento, protrattosi per tutta la stagione sportiva 2016/2017, sia stato segnalato solamente all'inizio della successiva stagione sportiva, in data 28.9.2017, da uno dei genitori dei predetti tre calciatori, senza che durante la precedente stagione sportiva 2016/2017 sia mai stata sollevata alcuna rimostranza e/o lamentela in merito.

Eppure, come è stato sottolineato dalla Procura, il comportamento tenuto sarebbe stato assai grave e ripetitivo ed anche plateale.

Appare inoltre alquanto anomalo che nessun altro genitore di calciatori minori e/o altri calciatori minori appartenenti alla squadra che avrebbero assistito a tale preteso comportamento reiterato sia stato sentito dalla procura a conferma della propria tesi contenuta nel deferimento; testimonianza questa che avrebbe certamente avuto maggior valore sotto il profilo probatorio stante la loro indipendenza sotto il profilo di coinvolgimento a livello psicologico e quindi terzietà di questi soggetti.

Ciò posto, si ritiene che non sia stata raggiunta la piena prova in merito al comportamento contestato nell'atto di deferimento.

La richiesta di patteggiamento effettuata dal Bassi non può trovare accoglimento e quindi deve essere disattesa.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

ASSOLVE

i deferiti, Giuseppe Adamo BASSI, Alessandro SERRA e CS TREVIGLIESE ASD, per non aver commesso il fatto.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it