C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 26 settembre 2018 a carico di: CAPUTO Pasquale, per la violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. In relazione all’art. 3 cgs, comma 1, per aver commesso un atto di violenza nei confronti del calciatore MORSELLI Emiliano al termine dell’evento ASD CRESPI 2017 – R. CRESCENZAGO del 29.10.2017; MORSELLI Emiliano Gabriele, per la violazione di cui all’art. 1Bis, comma 1, del C.G.S. In relazione all’art. 15 dello stesso C.G.S. E art. 30 dello Statuto Federale per non avere richiesto l’autorizzazione ai componenti organi federali al fine di procedere in sede giudiziaria penale; società FCD REAL CRESCENZAGO e società ASD CRESPI 2017, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, ciascuna per quanto di rispettiva competenza in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati all’epoca dei fatti;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 26 settembre 2018 a carico di:

CAPUTO Pasquale, per la violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. In relazione all'art. 3 cgs, comma 1, per aver commesso un atto di violenza nei confronti del calciatore MORSELLI Emiliano al termine dell'evento ASD CRESPI 2017 – R. CRESCENZAGO del 29.10.2017;

MORSELLI Emiliano Gabriele, per la violazione di cui all'art. 1Bis, comma 1, del C.G.S. In relazione all'art. 15 dello stesso C.G.S.  E art. 30 dello Statuto Federale per non avere richiesto l'autorizzazione ai componenti organi federali al fine di procedere in sede giudiziaria penale;

società FCD REAL CRESCENZAGO e società ASD CRESPI 2017, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, ciascuna per quanto di rispettiva competenza in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati all'epoca dei fatti;

 

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno dei deferiti, nonostante la regolare convocazione a mezzo raccomandate presenziava all'udienza dell'8 novembre 2018;

- preso atto che il rappresentante della Procura chiedeva l'irrogazione della squalifica di mesi nove per il Signor CAPUTO Pasquale, di mesi sei e di € 500,00 di ammenda per il Signor MORSELLI Emiliano Gabriele, di € 150,00 di ammenda per la società ASD CRESPI 2017 e di Euro 900,00 di ammenda per la FCD REAL CRESCENZAGO;

Osserva

Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge che il calciatore, CAPUTO Pasquale, nel parcheggio dello stadio al termine dalla gara CRESPI 2017/FCD REAL CRESCENZAZO del 29.10.2017 ha commesso atti di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, MORSELLI Emiliano Gabriele, il quale senza ottenere la necessaria autorizzazione ha sporto querela nei confronti del Caputo.

I suddetti comportamenti risultano pertanto provati e meritano di essere sanzionati in quanto integrano la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 3, comma 1, del CGS con riferimento al CAPUTO, e la violazione dell'art. 1Bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 15 dello stesso C.G.S.  e dell'art. 30 dello Statuto Federale con riferimento al MORSELLI.

Ne consegue infine la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS delle società deferite per le quali risultano tesserati il CAPUTO ed il MORSELLI.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale,

CONDANNA

CAPUTO Pasquale a mesi cinque di squalifica;

MORSELLI Emiliano Gabriele, a mesi due di squalifica ed Euro 500,00 di ammenda;

la società ASD CRESPI 2017 ad Euro 150,00 di ammenda;

 la FCD REAL CRESCENZAGO ad Euro 400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

 

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