C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 ottobre 2018 a carico di: – COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque non impedito l’indebito utilizzo di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. in data 26.8.2017, con le quali la società A.S.D. Union Best Calcio rinunciava ai premi di preparazione di nove giovani calciatori, senza peraltro che vi fosse stata alcuna autorizzazione al loro deposito da parte della società Union Best, nonchè per avere incaricato il signor Massimo Calera, dirigente della società Castel d’Ario, alla materiale sottoscrizione delle suddette dichiarazioni; – CALERA Massimo, all’epoca dei fatti dirigente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere provveduto, su incarico del presidente Virgilio Costa, alla materiale sottoscrizione di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. Il 25.8.2017, con le quali la società A.S.D. Union Best Calcio rinunciava ai premi di preparazione di nove giovani calciatori, senza peraltro che vi fosse stata alcuna autorizzazione al loro deposito da parte della società Union Best; – A.C. CASTEL D’ARIO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. COSTA Virgilio e CALERA Massimo.

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 ottobre 2018 a carico di:

- COSTA Virgilio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C. Castel d'Ario, per la violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque non impedito l'indebito utilizzo di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. in data 26.8.2017, con le quali la società A.S.D. Union Best Calcio rinunciava ai premi di preparazione di nove giovani calciatori, senza peraltro che vi fosse stata alcuna autorizzazione al loro deposito da parte della società Union Best, nonchè per avere incaricato il signor Massimo Calera, dirigente della società Castel d'Ario, alla materiale sottoscrizione delle suddette dichiarazioni;

- CALERA Massimo, all'epoca dei fatti dirigente della società A.C. Castel d'Ario, per la violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, e segnatamente per avere provveduto, su incarico del presidente Virgilio Costa, alla materiale sottoscrizione di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. Il 25.8.2017, con le quali la società A.S.D. Union Best Calcio rinunciava ai premi di preparazione di nove giovani calciatori, senza peraltro che vi fosse stata alcuna autorizzazione al loro deposito da parte della società Union Best;

- A.C. CASTEL D'ARIO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. COSTA Virgilio e CALERA Massimo.

******

Con provvedimento del 3 ottobre 2018 il Procuratore Federale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto: "accertamento in merito al rilascio della liberatoria da parte della Soc. A.S.D. Union Best Calcio e all'eventuale apocrifia della firma apposta su tale dichiarazione a favore della Soc. A.C. Castel d'Ario con la quale si rinunciava al premio di preparazione di diversi calciatori";

rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1) delega di affidamento;

2) nota del Presidente del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C. in data 22.1.2018;

3) nota della Union Best Calcio in data 15.1.2018;

4) raccomandata Union Best Calcio / Castel d'Ario in data 30.12.2018;

5) interrogazione AS 400 della società Castel d'Ario;

6) accordo di collaborazione in data 15.5.2017;

7) verbale di audizione di Bonato Fabrizio in data 30.4.2018, con allegati copia di nove moduli di rinuncia al premio di preparazione parzialmente compilati e sottoscritti;

8) verbale di audizione di Costa Virgilio in data 10.5.2018;

9) Copia di nove dichiarazioni di rinuncia ai premi di preparazione, datate 19.9.2018, depositate presso la Delegazione di Mantova della F.I.G.C. in data 26.8.2017;

10) Fogli di censimento della società A.C. Castel d'Ario;

rilevato che con nota in data 15.1.2018, il signor Fabrizio Bonato, Presidente della società Union Best Calcio, affiliata alla F.I.G.C. come società di puro Settore Giovanile, evidenziava di aver richiesto in data 30.12.2017 alla società A.C. Castel d'Ario (militante nel Campionato di Promozione del C.R. Lombardia) i premi di preparazione di nove ex giovani calciatori, ma di avere ricevuto da tale società una risposta negativa determinata da una presunta rinuncia alla corresponsione dei premi in questione depositata presso la Delegazione F.I.G.C. di Mantova, che invece - a dire dell'esponente - non era mai stata rilasciata dalla Union Best;

considerato che a seguito della ricezione della segnalazione, venivano svolte le più opportune indagini e il Collaboratore della Procura Federale ad esse incaricato provvedeva all'acquisizione di tutti i documenti utili, nonchè all'audizione dei soggetti interessati;

considerato che, in particolare, è stata disposta l'audizione dei signori:

- Fabrizio Bonato, all'epoca dei fatti Presidente della Union Best, il quale ha confermato il contenuto dell'esposto, precisando meglio che i moduli in questione non erano stati sottoscritti nè da lui, nè da altri dirigenti della sua società, ma di avere effettivamente sottoscritto moduli simili presso la sede della società Castel d'Ario, da lui compilati solo in parte, che a suo dire sarebbero stati successivamente modificati senza la sua autorizzazione e depositati presso la Delegazione di Mantova della F.I.G.C. - L.N.D.;

- Virgilio Costa, all'epoca dei fatti Presidente della Castel d'Ario, il quale ha confermato l'esistenza di un accordo con la società Union Best per lo sviluppo del Settore giovanile; ha anche riferito che i moduli in questione effettivamente erano stati completati e controfirmati solo successivamente all'accordo tra le due società, e consegnati quindi alla Delegazione provinciale di Mantova della F.I.G.C. - L.N.D.;

- rilevato che all'esito della complessiva attività di indagine, sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dai Presidenti delle due società coinvolte, è risultato provato.

- che in dato 15.5.2017 le società Union Best e Castel d'Ario (unitamente ad altra società dilettantistica) avevano stipulato un accordo in base al quale la società Union Best avrebbe provveduto alla preparazione di giovani calciatori che sarebbero stati successivamente tesserati per la Castel d'Ario;

- che detto accordo prevedeva che la Union Best rinunciasse ai premi di preparazione dei giovani calciatori, ma tuttavia percepisse dalla Castel d'Ario un contributo per le spese di gestione societarie in misura pari a complessivi € 10.500,00, da corrispondersi in tre rate da € 3.500,00 ciascuna entro i termini del 30.10.2017 - 31.1.2018 e 30.01.2018;

- che nel mese di ottobre 2017 (in occasione del termine per il versamento della prima rata veniva comunicato alla Union Best, da parte della Castel d'Ario, che il suddetto accordo era da ritenersi nullo e inefficace);

- che il 30.12.2017 la Union Best aveva allora chiesto alla Castel d'Ario la corresponsione dei premi di preparazione di nove giovani calciatori, ma la richiesta veniva respinta, perchè risultavano depositate in data 26.08.2017, presso la delegazione provinciale di Mantova della F.I.G.C. altrettante dichiarazioni di rinuncia al premio di preparazione dei calciatori (peraltro datate tutte 19.9.2017), sottoscritte per la Union Best dal presidente, Fabrizio Bonato e per la Castel d'Ario dal dirigente, Massimo Calera, su delega del presidente, Virgilio Costa:

- atteso che risulta altresì documentalmente provato che tali dichiarazioni di rinuncia erano state solo parzialmente compilate e sottoscritte dal presidente della Union Best in occasione della stipula dell'accordo in data 15.5.2017, sostanzialmente a garanzia del buon esito dell'accordo stesso;

- ritenuto quindi che la società Castel d'Ario abbia indebitamente utilizzato e depositato nove dichiarazioni di rinuncia al premio di preparazione, solo in parte compilate e sottoscritte dal presidente della Union Best, Fabrizio Bonato, ma senza l'accordo nè tanto meno la volontà da parte di costui in merito al loro effettivo deposito presso la Delegazione provinciale di Mantova dello F.I.G.C.;

- ritenuto che tale condotta sia da ascrivere al signor Virgilio Costa, nella sua qualità di presidente della società Castel d'Ario, per avere incaricato il signor Massimo Calera, dirigente della medesima società, a sottoscrivere le suddette nove dichiarazioni e per averne consentito o comunque non impedito l'indebito utilizzo e deposito;

- ritenuto che tale condotta sia da ascrivere altresì al signor Massimo Calera per avere materialmente provveduto alla sottoscrizione delle medesime dichiarazioni, su incarico del presidente Virgilio Costa;

ritenuto che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta e oggettiva della società Castel d'Ario, alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, deferiva avanti Questo Tribunale COSTA Virgilio, CALERA Massimo e la società A.C. CASTEL D'ARIO, per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,

- preso atto che alla riunione del 22.11.2018, il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di COSTA Virgilio a mesi 4 di inibizione, di CALERA Massimo a mesi 3 di inibizione e della società A.C. CASTEL D'ARIO ad Euro 600,00 di ammenda;

- rilevato che i deferiti chiedevano di essere assolti per non aver commesso il fatto sostenendo altresì che i moduli di rinuncia al premio di preparazione erano stati debitamente sottoscritti dalla Union Best regolarmente depositati presso la Delegazione provinciale di Mantova della F.I.G.C. Che non ha riscontrato alcuna irregolarità;

OSSERVA

Dagli atti emerge che gli unici documenti aventi data certa sono quelli depositati presso la delegazione provinciale di Mantova della FIGC.

Dall'esame di tali documenti emerge che sono stati compilati a più mani da tre/quattro persone diverse.

Non vi è alcuna prova in merito al fatto che la sottoscrizione posta in calce non sia autentica come sostenuto dal Presidente della Best Union, Fabrizio Bonato, il quale in sede di indagine rispondendo alla seguente domanda “Presidente i moduli di rinuncia depositati c/o la delegazione FIGC di Mantova sono stati sottoscritti da Lei oppure da un suo dirigente” ha riferito “affermo né io ed i miei dirigenti abbiamo sottoscritto i moduli che mi vengono rammostrati e che risultano depositati c/o la delegazione di Mantova. Affermo invece di aver firmato c/o la sede del Castel d'Ario un modulo simile a quello che mi viene mostrato che opportunamente da loro modificato è stato successivamente depositato c/o la suddetta Delegazione ed il Delegato ha autenticato la mia firma nonostante la mia assenza, a tale riguardo allego copia dei documenti originariamente da me firmati ed allegati all'accordo di collaborazione”.

Dagli originali dei documenti depositati presso la delegazione provinciale di Mantova della FIGC non si rileva che il Delegato abbia autenticato la sottoscrizione posta in calce unitamente al timbro della Best Union, contrariamente a quanto affermato dal sig. Bonato.

Le copie menzionate che peraltro non risultano agli atti del presente giudizio, non possono costituire piena prova in quanto trattandosi di mere copie non autentiche dalle quali non si può individuarne la loro genuinità: tali copie, non essendo autenticate da pubblico ufficiale e/o notaio, non hanno peraltro data certa.

Da tali copie non si può nemmeno ricavare la prova che questi documenti siano stati sottoscritti dalla Best Union e consegnati alla Castel d'Ario in bianco, la quale ultima successivamente li avrebbe abusivamente compilati e depositati presso la delegazione provinciale di Mantova della FIGC.

Non si riesce a comprendere per quale motivo la Best Union avrebbe sottoscritto e consegnato degli originali in bianco, senza peraltro lasciare traccia scritta circa tale consegna, specificandone per iscritto i motivi.

Non esiste nemmeno una prova testimoniale attendibile circa la consegna di questi documenti sottoscritti in bianco dalla Best Union e consegnati sempre in bianco alla Castel d'Ario.

Infatti da una parte la Best Union sostiene di averli sottoscritti e consegnati in bianco alla Castel d'Ario la quale li avrebbe abusivamente compilati e depositati presso la delegazione provinciale di Mantova della FIGC e dall'altra parte i deferiti i quali sostengono di non averli compilati abusivamente e di averli depositati così come ricevuti dalla Best Union.

La giurisprudenza ritiene “ai fini dell’affermazione di responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta dell’illecito: il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente la violazione deve infatti essere superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. E’ sufficiente, quindi, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che diano ragionevole certezza della commissione dell’illecito”. (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 3.6.2013)

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale della Corte Federale d'Appello e del Tribunale Nazionale delle Sport infatti la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere - e talvolta non può che essere - logica piuttosto che circostanziale (Com.  Uff.  n.  47/CGF  del  22 settembre 2011 - Corte Federale D’appello Sezioni Unite  C. U. n. 021/CFA  [2015/2016] testo della decisione relativa al C. U. n. 017/CFA– riunione del 28 agosto 2015) e in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS  del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi,  precisi  e  concordanti  (Com.  Uff.  n.  115/CGF del 28 novembre 2013).

Per integrare la fattispecie di cui all'Art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva è quindi necessario che i comportamenti siano oggetto di prova certa che non può essere unicamente basata sulle mere dichiarazioni delle pretese parti lese laddove queste dichiarazioni non trovano conferma in altri elementi probatori, testimonianze di soggetti terzi e/o perizie calligrafiche, attestanti l'abusiva compilazione dei documenti.

Al riguardo si deve rilevare come ogni fatto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve essere provato oltre ogni dubbio.

Ne consegue, pertanto, che la prova del fatto doloso che sta a base del comportamento - e precisamente la prova cosiddetta “generica” -, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nel caso di specie, non si ritiene raggiunta la prova del fatto non lecito addebitato ai deferiti, oltre ogni ragionevole dubbio.

Per quanto attiene alle questioni circa la validità dell'accordo sottoscritto dalle parti e la sua regolare esecuzione, si ritiene che questa esuli dalla competenza di questo Tribunale, trattandosi di una mera vertenza economica tra società.

Da ultimo, è d'uopo rilevare come la disputa/controversia tra le due società, Best Union e Castel d'Ario, abbia mero carattere economico che dovrà trovare la propria risoluzione in altre sedi.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

ASSOLVE

i deferiti, COSTA Virgilio, CALERA Massimo ed A.C. CASTEL D'ARIO, per non aver commesso il fatto.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it