F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0080/CFA pubblicata il 05 Maggio 2022 (motivazioni) – A.S.D. Città di Calatabiano/Procura Federale

Decisione/0080/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0106/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Carlo Saltelli – Componente

Federica Varrone - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0106/CFA/2021- 2022 proposto in data 19.04.2022 dall’A.S.D. Città di Calatabiano, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., sig. Brazzante Daniele Filippo;

contro

Procura Federale

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia in data 12.04.2022, pubblicata in pari data nel C.U. n. 404;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03 maggio 2022, l’Avv. St. Federica Varrone e uditi l’Avv. Valentina Distefano per la reclamante e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 1° febbraio 2022 il Procuratore Federale Interregionale notificava al sig. Daniele Filippo Brazzante, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Calatabiano, al sig. Giuseppe Galeano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Città di Calatabiano, al sig. Antonino Condorelli, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la Società A.S.D. Città di Calatabiano, ed alla società A.S.D. Città di Calatabiano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, l’atto di avviso di conclusione delle indagini prot. 5566/281 pfi 21 22/PM/vdb del 1° febbraio 2022.

La Procura Federale Interregionale rilevava che il procedimento disciplinare era stato iscritto nel registro dei procedimenti al n. 281 pfi 21-22 e che nel corso dell’attività istruttoria erano stati acquisiti diversi documenti, fra i quali assumevano particolare valenza dimostrativa:

- la segnalazione di posizione irregolare del Comitato Regionale Sicilia del 21 ottobre 2021, corredata dai referti arbitrali e dalle distinte di gara relativi agli incontri A.S.D. Città di Calatabiano — A.S.D. F.C. Belpasso del 16 ottobre 2021 ed A.S.D. Città di Calatabiano — A.S.D. Atletico Nissa del 18 settembre 2021, valevoli per il girone C del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia, nonché dalla decisione del Giudice sportivo del Comitato Regionale Sicilia pubblicata nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n. 114 del 20 ottobre 2021;

- i referti arbitrali e distinte di gara relativi ai seguenti incontri, tutti valevoli per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia: F.C.D. Atletico 1994 - A.S.D. Città di Calatabiano del 26 settembre 2021, A.S.D. Città di Calatabiano — CS Lavinaio del 2 ottobre 2021 ed A.S.D. Club Calcio San Gregorio -A.S.D. Città di Calatabiano del 13ottobre 2021;

- il foglio censimento della società A.S.D. Città di Calatabiano per la stagione sportiva 2021 - 2022;

- la scheda storica di tesseramento del calciatore sig. Antonino Condorelli.

Con la predetta comunicazione il Procuratore Federale Interregionale avvisava i soggetti sottoposti alle indagini della facoltà di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti entro il termine di 15 giorni dalla notifica del predetto avviso.

2. Con atto del 15 marzo 2022 prot. 6946/281 pfi 21 22/PM/vdb la Procura Federale Interregionale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia:

A) il sig. Daniele Filippo Brazzante, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Calatabiano, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Calatabiano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Antonino Condorelli, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara A.S.D. Città di Calatabiano – A.S.D. Atletico Nissa disputata il 18 settembre 2021, della gara F.C.D. Atletico 1994 - A.S.D. Città di Calatabiano disputata il 26 settembre 2021, della gara A.S.D. Città di Calatabiano – CS Lavinaio disputata il 2 ottobre 2021, della gara A.S.D. Club Calcio San Gregorio - A.S.D. Città di Calatabiano disputata il 13 ottobre 2021, e della gara A.S.D. Città di Calatabiano – A.S.D. F.C. Belpasso disputata il 16 ottobre 2021, tutte valevoli per il girone C del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Città di Calatabiano – CS Lavinaio, disputata il 2 ottobre 2021 e della gara A.S.D. Club Calcio San Gregorio - A.S.D. Città di Calatabiano, disputata il 13 ottobre 2021, entrambe valevoli per il girone C del Campionato Promozione del Comitato Regionale Sicilia, sottoscritto le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Città di Calatabiano consegnate agli arbitri, nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Antonino Condorelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

B) il Sig. Giuseppe Galeano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Città di Calatabiano, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Città di Calatabiano – A.S.D. Atletico Nissa, disputata il 18 settembre 2021, e della gara F.C.D. Atletico 1994 – A.S.D. Città di Calatabiano disputata il 26 settembre 2021, entrambe valevoli per il girone C del Campionato Promozione del Comitato Regionale Sicilia, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Città di Calatabiano nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Antonino Condorelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

C) il sig. Antonino Condorelli, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Città di Calatabiano, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara A.S.D. Città di Calatabiano – A.S.D. Atletico Nissa disputata il 18 settembre 2021, alla gara F.C.D. Atletico 1994 - A.S.D. Città di Calatabiano disputata il 26 settembre 2021, alla gara A.S.D. Città di Calatabiano – CS Lavinaio disputata il 2 ottobre 2021, alla gara A.S.D. Club Calcio San Gregorio - A.S.D Città di Calatabiano disputata il 13 ottobre 2021 ed alla gara A.S.D. Città di Calatabiano – A.S.D. F.C. Belpasso disputata il 16 ottobre 2021, tutte valevoli per il girone C del Campionato Promozione del Comitato Regionale Sicilia, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Città di Calatabiano, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

D) la società A.S.D. Città di Calatabiano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri sig. Daniele Filippo Brazzante, Giuseppe Galeano ed Antonino Condorelli così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

3. Fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 12 aprile 2022, le parti deferite, benché regolarmente convocate, non depositavano nei termini memorie difensive e documenti, né si presentavano.

Il Presidente, sig. Brazzante Daniele Filippo, faceva pervenire istanza di rinvio dell’udienza per impedimento a comparire. Detta istanza veniva respinta dal Tribunale in quanto non adeguatamente documentata.

4. Con decisione depositata in data 12 aprile 2022 il Tribunale Federale Territoriale ha inflitto :

- quattro mesi di inibizione a carico del sig. Brazzante Daniele Filippo, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Calatabiano;

- due mesi di inibizione a carico del sig. Galeano Giuseppe, all’epoca dei fatti Dirigente A.S.D. Città di Calatabiano;

- la squalifica per cinque gare a carico del sig. Condorelli Antonino, all'epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. Città di Calatabiano;

- l’ammenda di 300,00 a carico della società A.S.D. Città di Calatabiano e tre punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2021/2022.

Il Tribunale Federale Territoriale, in base ai documenti prodotti a sostegno del deferimento, ha accertato che in occasione delle gare ivi indicate il calciatore Antonino Condorelli è stato utilizzato dalla società A.S.D. Città di Calatabiano nonostante fosse privo di regolare tesseramento e certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

In particolare, dall’analisi dei fogli censimento è risultato che la data di effettivo tesseramento del predetto calciatore alla società A.S.D. Città di Calatabiano è quella del 22.10.2021, dunque, il tesseramento è risultato successivo alla data di svolgimento di tutte le gare oggetto del deferimento. 

Il Giudice di prime cure ha inoltre rilevato che non risulta provata l’idoneità del calciatore sig. Condorelli allo svolgimento dell’attività sportiva alla data del 22.10.2021, mancando in atti la relativa certificazione medica.

Sulla base delle esposte evidenze documentali, il Tribunale Federale Territoriale ha ritenuto fondato l’atto di deferimento anche nei confronti della società deferita, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

5. L’A.S.D. Città di Calatabiano, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Brazzante Daniele Filippo, con tempestivo atto del 19 aprile 2022, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione.

Con il primo motivo di reclamo la società reclamante deduce la decadenza dell’azione disciplinare e la conseguente improcedibilità del deferimento ed estinzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare sarebbe stata esercitata oltre il termine perentorio di cui all’art. 125, comma 2, Codice Giustizia Sportiva.

Con il secondo motivo di reclamo la società censura nel merito la sentenza impugnata lamentando che, come si evincerebbe dalla scheda storica di tesseramento, la pratica del tesseramento del calciatore sig. Antonino Condorelli è stata creata in data 2.9.2021, firmata elettronicamente in data 10.9.2021 e, a seguito di segnalazione di un errore materiale nella lista da parte dell’Ufficio tesseramenti competente, l’irregolarità sarebbe stata sanata con efficacia retroattiva.

6. La Procura Federale ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del reclamo.

Con riferimento al primo motivo di reclamo, la Procura ha ricapitolato le date e lo svolgimento di tutto il procedimento e, segnatamente:

- la segnalazione che ha dato avvio al procedimento è pervenuta in data 21.10.2021;

- il procedimento è stato iscritto nel registro della Procura Federale in data 15.11.2021, ovvero nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 119, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva;

- la comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata in data 1.2.2022, ovvero nel rispetto del termine di venti giorni dalla scadenza dell’ulteriore termine di sessanta giorni per lo svolgimento dell’attività inquirente;

- con comunicazione di conclusione delle indagini è stato assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 123, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il termine di quindici giorni per chiedere di essere sentiti o per presentare memoria;

- il deferimento è stato notificato in data 15.3.2022.

Sulla base dell’esposta cronologia dei fatti, la Procura Federale ha eccepito che il deferimento notificato in data 15.3.2022 è avvenuto nel rispetto del termine di quarantacinque giorni dalla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini del 1.2.2022, con conseguente infondatezza dell’eccezione di decadenza dell’azione disciplinare.

In relazione al secondo motivo di reclamo, la Procura Federale ha eccepito che è priva di ogni riscontro probatorio l’affermazione della reclamante secondo la quale il calciatore sig. Condorelli sarebbe stato tesserato con la A.S.D. Città di Calatabiano sin dal 2.9.2021 e che, solo a causa di un errore materiale nella lista dell’Ufficio tesseramenti competente, la società avrebbe provveduto a sanare con efficacia retroattiva l’irregolarità rilevata.

Secondo la resistente, dalla stessa documentazione prodotta dalla reclamante, emerge invece che la pratica di tesseramento del sig. Condorelli presentata in data 2.9.2021 era priva sia del certificato di idoneità medico agonistica che della firma del calciatore. Solo in data 21.10.2021, dopo la necessaria integrazione documentale, il Comitato Regionale Sicilia ha provveduto al tesseramento del calciatore, di talché anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.

7. All'udienza del 3 maggio 2022, tenutasi in videoconferenza, è comparsa per la società reclamante l’avv. Valentina Distefano che ha insistito per l’accoglimento del gravame. Per la Procura Federale è comparso l’avv. Maurizio Gentile che ha chiesto la conferma della decisione di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’A.S.D. Città di Calatabiano eccepisce la decadenza dell’azione disciplinare e la conseguente improcedibilità del deferimento ed estinzione del procedimento.

In particolare, la reclamante assume che le indagini della Procura si sono concluse in data 01.02.2022 - come da CCI notificata – e che l’azione disciplinare esercitata in data 15.3.22 sarebbe intervenuta oltre il termine perentorio di cui all’art. 125, comma 2, Codice Giustizia Sportiva, ovvero oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 2, Codice Giustizia Sportiva.

1.1 Al fine del vaglio del motivo in esame, occorre procedere alla corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 123 e 125 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al computo del termine per l’emissione dell’atto di deferimento, termine che la società reclamante ritiene non rispettato.

Tale questione è essenziale ai fini del decidere.

Occorre preliminarmente ricordare, infatti, che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Ciò vale, ancor più, con riferimento al termine entro cui la Procura deve emettere l’atto di deferimento, da considerarsi termine perentorio in quanto non solo posto a difesa dell’incolpato ma, soprattutto, diretto ad evitare una eccessiva dilatazione della durata del procedimento disciplinare, come più volte affermato da questa Corte Federale (in tal senso, la recente decisione delle Sezioni Unite  n. 38/2021- 2022;  ma v. anche CFA, SSUU n. 32/2020-2021 ove si ribadisce che “il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. deve considerarsi perentorio, in quanto la sua ratio è quella di garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato, di evitare che lo stesso resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. E ciò secondo principi già espressi dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 7/2018; Sez. IV, n. 23/2017; Sez. IV, n. 17/2016)”.

Premesso quanto sopra, ai fini della presente decisione occorre innanzitutto tener conto di quanto previsto dall’art. 125, secondo comma, Codice di Giustizia Sportiva, a norma del quale l'atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.

Ai sensi dell’art. 123, primo comma, Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.

1.2 Ciò premesso, risulta agli atti del fascicolo che la Procura Federale, nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 1° febbraio 2022, ha avvertito gli indagati della facoltà di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di giorni 15 dalla relativa notifica. Ne consegue che l'avvio dell'azione disciplinare attraverso il deferimento doveva avvenire non oltre il giorno 18 marzo 2022, ovvero entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini intervenuta in data 1° febbraio 2022.

Deve pertanto ritenersi tempestiva l’azione disciplinare effettuata in data 15.3.3022, ovvero ben prima dello spirare del termine di quarantacinque giorni dalla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini del 1° febbraio 2022, con conseguente declaratoria di infondatezza del primo motivo di reclamo.

Con il secondo motivo, la reclamante censura nel merito la sentenza impugnata lamentando che, come si evincerebbe dalla scheda storica di tesseramento, la pratica del tesseramento del calciatore sig. Antonino Condorelli è stata creata in data 2.9.2021, firmata elettronicamente in data 10.9.2021, e, solo a seguito di segnalazione di un errore materiale nella lista da parte dell’Ufficio tesseramenti competente, le irregolarità sarebbero state sanate con efficacia retroattiva.

2.1 Al fine del vaglio del motivo di ricorso in esame, appare opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.

L’art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (d’ora innanzi, N.O.I.F.) recita:

 “1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale.

Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega”.

Lo stesso articolo prevede altresì che “l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”.

Nel sito internet della LND si rinvengono specifiche precisazioni in merito alla portata applicativa della citata previsione, nel senso che “la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società. Pertanto, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali”.

Detta soluzione esegetica è condivisa anche dalla giurisprudenza sportiva, che ha evidenziato che il tesseramento ai sensi dell’art. 39 N.O.I.F. decorre “dalla data di deposito della richiesta di tesseramento, completa di tutta la documentazione necessaria e idonea a consentire la definizione del tesseramento” (Tribunale Federale Nazionale decisione 0029/TFNST-2020-2021).

Questa Corte ritiene pertanto che la data di tesseramento coincide con quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale a patto che queste non presentino errori di alcun tipo.

Nel caso in esame rileva anche la previsione normativa di cui al primo comma dell’articolo 43 delle N.O.I.F., rubricato “ tutela medico-sportiva”, che dispone: “salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva”. Il comma 6 della citata previsione prevede che “le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva”.

2.2 Così succintamente ricostruito il quadro normativo di riferimento e declinati gli esposti principi al caso in esame, questa Corte ritiene infondato il reclamo.

L’istruttoria condotta dalla Procura Federale ha consentito di accertare che il sig. Antonino Condorelli è stato utilizzato dalla società A.S.D. Citta di Calatabiano nelle partite indicate nell’atto di deferimento nonostante fosse privo di regolare tesseramento e certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

Il riscontro probatorio delle condotte appena enunciate è contenuto innanzitutto nella scheda storica del tesseramento del calciatore sig. Condorelli, ove è specificatamente segnalata la mancanza del certificato medico di idoneità agonistica ed è altresì evidenziata la presenza di “errori sui documenti”.

In particolare, dall’esame di detta scheda si evince la cronologia delle operazioni poste in essere dalla società richiedente il tesseramento, che ha, in più fasi ed in giorni diversi, caricato i documenti necessari alla definizione del tesseramento medesimo. La pratica è stata creata in data 2.9.2021, firmata elettronicamente in data 10.9.2021, ma la stessa non è stata convalidata, in quanto in data 10.9.2021, 20.10.2021, 21.10.2021 è stata rilevata l’irregolarità del modulo per mancanza della firma del giocatore. Solo in data 21.10.2021 risulta avvenuta la nuova dematerializzazione e firma della pratica, con aggiornamento della posizione del calciatore e conseguente convalida in data 22.10.2021.

Deve pertanto ritenersi che il tesseramento del calciatore sig. Condorelli si è perfezionato solo in data 22.10.2021. Detta circostanza trova conferma nel vaglio del foglio censimento agli atti di primo grado ove la data del tesseramento del sig. Condorelli è proprio quella del 22.10.2021.

Non appare al riguardo persuasiva la tesi della reclamante, secondo cui la sanatoria delle irregolarità riscontrate avvenuta tra il 21 ed il 22 ottobre 2021 avrebbe effetto ex tunc, in quanto la decorrenza del tesseramento è subordinata alla regolarità della procedura ed il momento costitutivo dello stesso coincide con l’acquisizione di tutti documenti necessari.

Si osserva al riguardo che la sottoscrizione da parte del calciatore del modulo federale di tesseramento, specificatamente prevista dall’art. 39 N.O.I.F., quale primaria ed irrinunciabile espressione di volontà dell’atleta di legarsi sportivamente con una società sportiva affiliata alla FIGC, costituisce essenziale condicio sine qua non ai fini del regolare tesseramento. La successiva acquisizione di detta sottoscrizione non può pertanto determinare la retrodatazione del tesseramento per assenza originaria degli elementi costitutivi dello stesso.

Devono pertanto ritenersi provate e connotate di particolare gravità le condotte contestate ai soggetti deferiti e la conseguente responsabilità della società reclamante per aver consentito l’utilizzazione del calciatore sig. Condorelli privo di regolare tesseramento e certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

Era infatti specifico onere della società reclamante controllare l’area “pratiche tesseramento aperte”, ove peraltro l’impedimento al tesseramento del sig. Condorelli era facilmente riconoscibile mediante la messaggistica di errore immediatamente visibile per l’evidenziazione in rosso del nominativo del calciatore.

Conclusivamente, questa Corte ritiene che la decisione del Tribunale Federale Territoriale debba essere integralmente confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE

Federica Varrone

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it