F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 137/TFN – SD del 6 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5903/794pf21-22/GC/gb del 14 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Le Mura Nicola, Dottore Mario e della società Calcio Catania Spa – Reg. Prot. 102/TFN-SD

Decisione/0137/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0102/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 5 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5903/794pf21-22/GC/gb del 14 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Le Mura Nicola, Dottore Mario e della società Calcio Catania Spa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 14 febbraio 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

1 - Il sig. Le Mura Nicola, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Calcio Catania Spa:

a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore Golfo Francesco Matteo al test sierologico al T0 il giorno 30.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Sales Simone al tampone al T-1 il giorno 12.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Giosa Antonio al test sierologico al T0 il giorno 22.01.21 ed al tampone al T-1 il giorno 19.01.21; per non aver sottoposto Pinto Giovanni al test sierologico al T0 il giorno 11.02.21; per non aver sottoposto Santurro Antonio al tampone al T-1 il giorno 12.02.21; per non aver sottoposto Piccolo Antonio al tampone al T-1 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Zanchi Andrea al tampone al T0 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Manneh Kalifa al tampone al T-1 il giorno 29.03.21; per non aver sottoposto il calciatore Borriello Francesco al test sierologico il giorno 30.03.21;

2 - Il sig. Dottore Mario, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Calcio Catania Spa:

a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore Golfo Francesco Matteo al test sierologico al T0 il giorno 30.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Sales Simone al tampone al T-1 il giorno 12.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Giosa Antonio al test sierologico al T0 il giorno 22.01.21 ed al tampone al T-1 il giorno 19.01.21; per non aver sottoposto Pinto Giovanni al test sierologico al T0 il giorno 11.02.21; per non aver sottoposto Santurro Antonio al tampone al T-1 il giorno 12.02.21; per non aver sottoposto Piccolo Antonio al tampone al T-1 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Zanchi Andrea al tampone al T0 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Manneh Kalifa al tampone al T-1 il giorno 29.03.21; per non aver sottoposto il calciatore Borriello Francesco al test sierologico il giorno 30.03.21;

  1. - La società Calcio Catania Spa:

- per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Le Mura Nicola, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Calcio Catania Spa, come sopra descritto;

- per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Dottore Mario, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Calcio Catania Spa, come sopra descritto;

- per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. 36/A del 28/07/2021, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

La fase istruttoria

In data 16/06/2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 794pf21-22 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine ad una presunta violazione dell'art. 4 del CGS e del C.U. n. 78/A pubblicato dalla F.I.G.C. il 1° settembre 2020 da parte della Società Calcio Catania Spa in occasione della visita ispettiva del 14/06/2021”.

La Procura Federale aveva in effetti disposto che suoi Collaboratori provvedessero, il giorno 14.06.2021, a una visita ispettiva di “routine” presso la Società Calcio Catania Spa. Detta visita aveva condotto ad accertare una serie di violazioni dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC, validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, violazioni peraltro ammesse dal dott. Mario Dottore, responsabile Sanitario del sodalizio sportivo con dichiarazione sottoscritta in data 14.06.2021.

A seguito di quanto accertato, l’Organo inquirente, in data 29.07.2021, comunicava al legale rappresentante del Calcio Catania, sig. Nicola Le Mura, al responsabile sanitario della Società, dott. Mario Dottore, e alla Società stessa la chiusura delle indagini e l’intenzione di procedere al loro deferimento.

Tutti gli avvisati raggiungevano l’accordo con la Procura Federale per l’applicazione di sanzioni prima del deferimento, ex art. 126 CGS, e il tenore di detto accordo, in assenza di osservazioni da parte del Presidente Federale, veniva pubblicato sul C.U. n. 69/AA del 7.10.2021.

Tuttavia né il Calcio Catania né, tantomeno, i suoi tesserati provvedevano a onorare il raggiunto accordo nei termini di cui all’art. 126 del CGS di talché l’accordo stesso veniva dichiarato risolto con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 168/AA dell’8 febbraio 2022 e gli atti venivano restituiti, per il seguito di competenza, alla Procura Federale che provvedeva quindi al deferimento in data 14.02.2022.

La fase predibattimentale e la pronuncia interlocutoria

In conseguenza di ciò Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza dell’8.03.2022. Nessuno dei deferiti presentava memoria.

Alla predetta udienza era presente il solo avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale.

Il Collegio, rilevato che nelle more del procedimento, precisamente il data 22.12.2021, era intervenuta, per provvedimento del Tribunale di Catania, la dichiarazione di Fallimento della Società Calcio Catania Spa, e che tanto l’atto di deferimento che l’avviso di fissazione di udienza erano stati notificati al sig. Nicola Le Mura all’indirizzo pec della Società fallita e all’analogo indirizzo della Curatela fallimentare, ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta adottare, per la comunicazione degli atti, la procedura di cui all’art. 53, comma 5, n. 2 del CGS, pronunciava ordinanza interlocutoria del seguente letterale tenore: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, interlocutoriamente pronunciando, dispone che la Procura Federale acquisisca, entro 10 (dieci) giorni dalla data odierna, dalla società Calcio Catania Spa la prova della comunicazione, ex art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, CGS, al sig. Nicola Le Mura dell’atto di deferimento e dell’avviso di fissazione dell’odierna udienza. Nell’ipotesi che tale prova non possa essere acquisita, dispone (alla luce della decisione della Corte Federale d’Appello n. 66/2021-2022) la remissione in termini della Procura Federale nei confronti del sig. Nicola Le Mura. Dispone altresì che la Procura Federale provveda a comunicare l’atto di deferimento, l’avviso per l’udienza odierna nonché la presente ordinanza al sig. Nicola Le Mura con qualsiasi mezzo di conoscenza legale previsto dall’ordinamento. Abbrevia a 10 (dieci) giorni il termine di comparizione per il sig. Nicola Le Mura. Fissa per il prosieguo l’udienza del 5 maggio 2022, alle ore 11:00, in modalità videoconferenza”.

Con deposito effettuato in data 22.04.2022, la Procura Federale versava agli atti del giudizio la prova della comunicazione fatta dalla Curatela della Società fallita al sig. Nicola Le Mura sia dell’atto di deferimento che dell’avviso relativo alla fissazione dell’udienza di discussione per l’8.03.2022.

Nessuna delle parti depositava memoria per l’udienza del 5 maggio 2022.

Il dibattimento

All’udienza del 5 maggio 2022, il Presidente del Tribunale, riscontrata la regolarità del contraddittorio e dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore dott. Luca Scarpa che, riportandosi agli atti, concludeva per l’improcedibilità del deferimento nei confronti del Catania Calcio Spa, stante l’intervenuta revoca dell’affiliazione, e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Nicola Le Mura euro 3.420,00 di ammenda, dott. Mario Dottore euro 3.420,00 di ammenda. Nessuno compariva per i deferiti.

La decisione

Preliminarmente il Tribunale, con riguardo alla posizione e agli addebiti ascritti alla Società Calcio Catania Spa , rilevato che alla predetta risulta essere stata revocata l’affiliazione alla FIGC in data 9.04.2022 come da C.U. n. 214/A, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della stessa.

Il Collegio ritiene poi, alla luce della documentazione versata in atti in data dalla Procura Federale in data 22.04.2022, che possa considerarsi acquisita agli atti del giudizio la prova della comunicazione al sig. Nicola Le Mura sia dell’atto di deferimento che dell’avviso relativo alla fissazione dell’udienza di discussione.

Nel merito, Il Collegio ritiene che vada affermata la responsabilità dei deferiti sig. Nicola Le Mura e dott. Mario Dottore.

Le violazioni contestate risultano provate “per tabulas” e pacificamente ammesse dal Responsabile Sanitario della Società Dott. Mario Dottore il quale, con dichiarazione sottoscritta in data 14.06.2021, rinvenibile fra gli allegati alla relazione redatta dai Collaboratori della Procura Federale, forniva analitico elenco dei calciatori, sia acquisiti durante la campagna acquisti invernale della stagione sportiva 20-21 che già facenti parte dell’organico della Società, per i quali “sono venuto meno alcuni test”.

Nessun dubbio, quindi, sulla responsabilità del responsabile sanitario ed anche su quella del sig. Nicola Le Mura, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Calcio Catania Spa cui viene contestato di non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari. Tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio, la condotta di quest’ultimo va distinta e attenuata rispetto a quella del responsabile sanitario cui competeva certamente, stante la sua specifica attività, il rigoroso rispetto della normativa invece violata (per tutte 0037/CFA/2021-2022). Si provvede, dunque, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società Calcio Catania Spa.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Le Mura Nicola, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda;

- per il sig. Dottore Mario, euro 3.420,00 (tremilaquattrocentoventi/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 6 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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