F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 86/TFN-SVE del 6 Maggio 2022 (motivazioni) – Gaetano Ungaro / SSDARL Arzachena Academy CS – Reg. Prot. 80/TFN-SVE

Decisione/0086/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0080/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Cristina Fanetti – Componente

Angelo Fanizza – Componente

Gino Scaccia – Componente (Relatore)

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 26 aprile 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dal calciatore Gaetano Ungaro (n. 21.9.1987 - matr. FIGC 3.677.188) contro la società SSDARL Arzachena Academy CS (matr. FIGC 951.840) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 24 marzo 2022,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 20 settembre 2021, il calciatore Ungaro Gaetano adiva la Commissione Accordi Economici esponendo di aver concluso con la società SSD ARL Arzachena Academy C.S. un accordo economico che, per la stagione sportiva 20/21, prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.658,28. Il reclamante, dichiarando di aver percepito la somma di euro 26.332,00, chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di Euro 4.362,28.

La società SSD ARL Arzachena Academy C.S. depositava memoria costitutiva tardiva per richiedere la rimessione in termini, adducendo vizio di notifica del ricorso.

Il predetto Organo rigettava l’istanza, ritenendo adeguatamente compiuto il procedimento notificatorio nei confronti della società e, pertanto, ne dichiarava la contumacia.

Con decisione pubblicata nel C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, la Commissione Accordi Economici rigettava la domanda, sostenendo, anzi, che il calciatore avesse già percepito dalla Società una somma netta (euro 26.332) superiore rispetto a quella effettivamente dovuta (euro 25.157), tenuto conto della ritenuta d’imposta del 23% e delle addizionali comunali e regionali da applicare alla cifra lorda (euro 30.658,28) prevista dal contratto.

Avverso tale provvedimento, con reclamo depositato il 30 marzo 2022, il sig. Gaetano Ungaro proponeva rituale impugnazione, deducendo, da un lato, la violazione da parte della Commissione Accordi Economici del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, dall’altro, la mancata applicazione del principio per cui, in assenza di prove certe della società in ordine all’avvenuto pagamento degli oneri fiscali, la domanda del calciatore doveva ritenersi correttamente formulata con riguardo alla somma lorda prevista dal contratto.

In forza di ciò, l’odierno reclamante, in via principale, ha richiesto l’accertamento di ogni debenza ancora sussistente in capo alla società e, in via subordinata, ove emergesse la prova del pagamento degli oneri fiscali, la compensazione tra le somme dovute al netto e quelle versate dalla società a titolo di imposta.

La società SSD ARL Arzachena Academy C.S., ritualmente notiziata del reclamo, depositava le prove dei pagamenti effettuati all’Agenzia delle Entrate mediante modelli F24 e inviava tempestive controdeduzioni, finalizzate, anzitutto, ad eccepire la cessata materia del contendere sul presupposto che il reclamante avesse già ricevuto piena soddisfazione dei propri interessi economici e, in via subordinata, a richiedere l’inammissibilità del reclamo per carenza di interesse ad agire o l’infondatezza nel merito.

La vertenza, discussa in modalità di videoconferenza nella riunione del 26 aprile 2022, è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo è infondato e deve, quindi, essere rigettato.

La difesa dell’odierna reclamante, anche nel corso dell’udienza pubblica, più volte interrogata sul punto, non ha contestato né la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi tributari da parte della società, né l’avvenuto pagamento delle somme dovute. La domanda attorea continua, quindi, a tradursi nella pretesa di veder corrisposta l’intera somma convenuta da contratto al lordo delle imposte.

Tuttavia, è pacifico che il calciatore non vanti alcun diritto alla corresponsione del compenso globale pattuito al lordo, dovendosi allo stesso applicare gli oneri fiscali previsti dalla legge.

La pretesa è, quindi, priva di fondamento giuridico, non essendo il calciatore legittimato ad avanzare alcuna pretesa economica riguardante il pagamento degli oneri fiscali oltre l’entità del compenso dovuto. Dell’eventuale mancato adempimento di detti oneri al più si sarebbe potuta dolere l’Amministrazione finanziaria competente.

Del resto, è stato più volte statuito da questo Tribunale (ex multis, Decisione n. 54/TFN-SVE 20-21) che solo in difetto della prova del pagamento degli oneri fiscali la domanda del calciatore possa ritenersi accoglibile per l’intera somma.

Nel caso di specie, è stata come si è detto fornita la prova in relazione a tale ultimo profilo e, dunque, nessuna doglianza può rivestire pregio.

Non potendosi dichiarare cessazione della materia del contendere stante l’insistita richiesta del reclamante in ordine alla dovutezza delle ulteriori somme, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dal calciatore Gaetano Ungaro e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gino Scaccia                                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 6 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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