FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 251/AA del 27/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VIGLIOTTI CARLINO SSD NAPOLI FEMMINILE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 354 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele CARLINO e Gianmaria VIGLIOTTI, e della società S.S.D. A R.L. NAPOLI FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:
RAFFAELE CARLINO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE A.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla lettera A, punto 7 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 306/A del 18 giugno 2022, per avere, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE A.R.L., consentito o comunque non impedito, che la calciatrice Blanco Maria Gimena, in occasione dell’incontro SSDARL Napoli Femminile - US Sassuolo Calcio s.r.l, disputato il 13.11.2021, a Cercola (NA), - Campo G. Piccolo, e valevole per il Campionato Serie A Femminile TIMVISION, venisse inserita nella distinta di gara della squadra schierata dalla società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE A.R.L, consegnata all’Arbitro, pur non avendo i requisiti previsti dalla citata lettera A, punto 7, del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 306/A pubblicato in data 18 giugno 2021 (tesseramento entro il 23° anno di età per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive);
GIANMARIA VIGLIOTTI, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la Società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE A.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla lettera A, punto 7 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 306/A del 18 giugno 2022, per avere, in occasione dell’incontro SSDARL Napoli Femminile - US Sassuolo Calcio s.r.l, disputato il 13.11.2021, a Cercola (NA) - Campo G. Piccolo e valevole per il Campionato Serie A Femminile TIMVISION, sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE A.R.L, consegnata all’Arbitro, nella quale era stato inserito anche il nominativo della calciatrice Blanco Maria Gimena nonostante la stessa fosse priva dei requisiti previsti dalla citata lettera A, punto 7, del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 306/A pubblicato in data 18 giugno 2021 (tesseramento entro il 23° anno di età per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive);
S.S.D. A R.L. NAPOLI FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Carlino Raffaele e Vigliotti Gianmaria;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele CARLINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A R.L. NAPOLI FEMMINILE, e dal Sig. Gianmaria VIGLIOTTI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele CARLINO, 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Gianmaria VIGLIOTTI, e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società S.S.D. A R.L. NAPOLI FEMMINILE;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.