FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 253/AA del 28/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ALFANO CUZZI SCARABEO ASD VENAFRO FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 308 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni ALFANO, Adriano CUZZI, Gabriele SCARABEO e della società A.S.D. VENAFRO F.C. avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI ALFANO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (matricola 107877), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli. 37, comma 1, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver prestato nel corso della stagione sportiva 2021-2022 attività in favore della A.S.D. VENAFRO F.C., nel mese di settembre 2021, per la prima squadra iscritta al Campionato di Serie C1 Regionale Molise Calcio a cinque, in assenza di tesseramento. ADRIANO CUZZI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (matricola 543741), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto nell’interesse della A.S.D. VENAFRO F.C., e per la prima squadra iscritta al Campionato di Serie C1 Regionale Molise Calcio a cinque, le mansioni di allenatore da ottobre 2021, subentrando al Sig. Alfano, sia durante gli allenamenti settimanali che in occasione delle gare ufficiali (nel corso delle quali veniva indicato come “allenatore”), in difetto di regolare tesseramento, rivestendo difatti la qualifica di “Dirigente - Direttore Tecnico” in favore della Società come da foglio di censimento e art. 35, comma 1, per essersi tesserato in qualità di Dirigente - Direttore tecnico senza richiedere la necessaria sospensione;

GABRIELE SCARABEO, tesserato per la corrente stagione sportiva quale presidente e legale rappresentante della A.S.D. VENAFRO F.C., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito, rispettivamente, al Sig. Alfano la conduzione della preparazione atletica pre-campionato nel mese di settembre 2021 nell’ interesse della prima squadra iscritta nella corrente stagione sportiva al Campionato di Serie C1 Regionale Molise Calcio a cinque, in difetto di tesseramento, ed al Sig. Cuzzi, nonostante la qualifica formale di Dirigente – Direttore Tecnico dallo stesso assunta in virtù di tesseramento, di svolgere, sempre in favore della stessa rappresentativa della Società, le mansioni di allenatore da ottobre 2021, subentrando al Sig. Alfano, sia durante gli allenamenti settimanali che in occasione delle gare ufficiali (nel corso delle quali veniva indicato come “allenatore”), in difetto pertanto di regolare tesseramento.

A.S.D. VENAFRO F.C, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio legale rappresentante che dagli altri due soggetti così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giovanni ALFANO, Adriano CUZZI, e dal Sig. Gabriele SCARABEO in proprio, e in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VENAFRO F.C.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica nella corrente stagione sportiva per il Sig. Giovanni ALFANO, di 3 (tre) mesi di squalifica nella corrente stagione sportiva per il Sig. Adriano CUZZI, di 3 (tre) mesi di inibizione nella corrente stagione sportiva per il Sig. Gabriele SCARABEO, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VENAFRO F.C.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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