FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 258/AA del 05/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CALDERINI ASD LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 353-355 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea CALDERINI, e della società ASD LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI avente oggetto la seguente condotta:

ANDREA CALDERINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. La Nuova Pol. Novoli, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara disputata in data 13.11.2021 tra Nuova Polisportiva Novoli – Club Sportivo Firenze valida per la 7^ giornata del Campionato Under 19 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Firenze, danneggiato con calci l’autovettura del sig. Massimo Curcio, dirigente accompagnatore della Club Sportivo Firenze P.D., ed avere poi colpito lo stesso con un pugno alla testa in prossimità dell’orecchio sinistro, così da cagionargli lesioni personali certificate dal Pronto Soccorso;

ASD LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Calderini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CALDERINI, e dal Sig. Roberto Travagli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Andrea CALDERINI, e di € 350,00 (trecentocinquanta) di ammenda per la società ASD LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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