C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 13/12/2018 – Delibera – Reclamo società POLISPORTIVA DI NOVA – Camp. di calcio a 5 Serie D Gir. B Gara del 23.11.2018 tra Polisportiva di Nova / Bellagina C.U. n. 28 del CRL datato 29.11.2018.

Reclamo società POLISPORTIVA DI NOVA – Camp.  di calcio a 5 Serie D   Gir. B

Gara del 23.11.2018 tra Polisportiva di Nova / Bellagina

C.U. n. 28 del CRL  datato 29.11.2018.

La società POLISPORTIVA DI NOVA, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-6, lamentando che l’interruzione della gara è stata determinata da un evento eccezionale (infiltrazioni d’acqua dal tetto dell’impianto sportivo in seguito ad una pioggia eccezionale).

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, osserva.

Come ha correttamente affermato il Giudice Sportivo nel provvedimento reclamato, la gara in epigrafe è stata interrotta in seguito ad infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto dell’impianto sportivo. Tale fatto non può essere considerato un evento eccezionale giustificabile.

Pertanto, la società reclamante deve essere ritenuta oggettivante responsabile dell’interruzione della gara.

Ne consegue che il provvedimento reclamato merita di essere confermato.

Tanto premesso e ritenuto

                                                              RESPINGE

il reclamo proposto e conferma le sanzioni comminate.

Dispone l'addebito della tassa.

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