C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – Reclamo ASD MONTE CREMASCO Camp. 2° Categoria Gir. I Gara del 2.12.2018 tra Casale Cremasco / ASD Monte Cremasco C.U. n. 21 della Delegazione di Cremona datato 06.12.2018.

Reclamo ASD MONTE CREMASCO Camp. 2° Categoria Gir. I

Gara del 2.12.2018 tra Casale Cremasco / ASD Monte Cremasco

C.U. n. 21 della Delegazione di Cremona datato 06.12.2018.

La società ASD MONTE CREMASCO, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, BALDUZZI Davide per 5 gare, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione alla non volontarietà del calcio dato dal calciatore ad un avversario durante un’azione di gioco.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria osserva.

Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il BALDUZZI, durante un’azione di gioco ha colpito con un calcio un avversario che lo ha anticipato sulla testa.

Tale comportamento non volontario posto in essere dal BALDUZZI in un’azione di gioco merita di essere sanzionato più benevolmente rispetto alla decisione del GS.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

                                                              RIDUCE

la squalifica del calciatore BALDUZZI Davide a tre gare.

Dispone l'accredito della tassa se versata.

 

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