C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 10/01/2019 – Delibera – Reclamo in proprio MASTROGIACOMO FILIPPO Camp. Giov. Reg. U15 Gir. A Gara del 08.12.2018 tra Alcione / Academy Legnano C.U. n. 30 del CRL datato 13.12.2018.
Reclamo in proprio MASTROGIACOMO FILIPPO Camp. Giov. Reg. U15 Gir. A
Gara del 08.12.2018 tra Alcione / Academy Legnano
C.U. n. 30 del CRL datato 13.12.2018.
Il sig. MASTROGIACOMO Filippo, assistito e difeso dall'avv. Cristina Biglia, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore per tre gare perché si picchiava con un avversario.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
Dal rapporto arbitrale fonte primaria emerge chiaramente che il MASTROGIACOMO abbia picchiato un avversario. Le motivazioni di cui al reclamo proposto non possono essere condivise da questa Corte, stante quanto affermato e confermato dall'arbitro.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il ricorso presentato e conferma la squalifica del calciatore MASTROGIACOMO Filippo per tre gare.
Dispone l'addebito della tassa se versata.
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