C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 31/01/2019 – Delibera – Reclamo società AS BARONA 1971 Camp. Promozione Gir. F Gara del 13.01.2019 tra Vighignolo / Voghera

Reclamo società AS BARONA 1971 Camp. Promozione Gir. F

Gara del 13.01.2019 tra Vighignolo / Voghera

La società AS BARONA 1971 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha comminato alla società A.S.D Voghera l'ammenda di Euro 1.500,00, dando atto che tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute dalla società A.S.D. Voghera con il punteggio di 0-3.

A sostegno del reclamo proposto, la AS BARONA 1971 afferma che deve essere annullato, siccome illegittimo ed infondato, il comunicato ufficiale n. 33 del 10 gennaio 2019, nella parte indicata alla sezione 3.2.1. pag. 1962 con la quale si rendeva noto che la Società, A.S.D. VOGHERA, aveva comunicato, a mezzo lettera in data 9 gennaio 2019, il ritiro della propria squadra dal campionato di PROMOZIONE girone F.

La società reclamante lamentava inoltre che “il Consiglio Direttivo, notiziato del ritiro della squadra, avrebbe dovuto decidere delle sorti delle partite in calendario determinando l'eventuale validità delle gare disputate da A.S.D. Voghera non solo per il girone di ritorno ma anche e soprattutto per quello d'andata”.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo, osserva.

Il reclamo proposto dalla AS BARONA 1971 avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha comminato alla società A.S.D Voghera l'ammenda di Euro 1.500,00, per il ritiro dal campionato, si deve ritenere inammissibile per totale carenza di interesse ad agire.

In ogni caso, qualora si volesse ritenere che l'affermazione, contenuta nel provvedimento del Giudice Sportivo, in base alla quale veniva semplicemente dato atto che tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute dalla società A.S.D. Voghera con il punteggio di 0-3, costituisse una vera e propria decisione sulla gara  VIGHIGNOLO – VOGHERA ed ammesso e non concesso che la AS BARONA 1971 abbia un interesse all'impugnazione, il reclamo sarebbe comunque inammissibile in quanto non è stato inviato alle società contro interessate in primis il Vighignolo ed il Voghera, come previsto dall'Art. 33, comma 5, del CGS.

Si deve infine rilevare che questa Corte non è comunque competente a decidere in merito ai provvedimenti e/o mancati provvedimenti del Consiglio Direttivo ovvero in merito a questioni che riguardano una mera interpretazione di norme federali, bensì solamente sui reclami avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto, dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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