C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 31/01/2019 – Delibera – reclamo società ASD CASALMAIOCCO Camp. Juniores Reg. B Gir. G Gara del 12.01.2019 tra Offanenghese / Casalmaiocco C.U. n. 34 del CRL datato 17.01.2019
reclamo società ASD CASALMAIOCCO Camp. Juniores Reg. B Gir. G
Gara del 12.01.2019 tra Offanenghese / Casalmaiocco
C.U. n. 34 del CRL datato 17.01.2019
La società ASD CASALMAIOCCO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha sancito la ripetizione della gara sopra indicata, sostenendo come i tifosi della squadra ospitante avessero proferito epiteti ingiuriosi all’indirizzo di arbitro e calciatori avversari oltre ad espliciti insulti razziali verso il giocatore Ndiaye Allasane. Situazione che avrebbe dato origine ad un diverbio tra i sostenitori dell’Offanenghese e il predetto calciatore. La società reclamante sostiene come l’arbitro avrebbe dovuto sospendere la gara per i predetti insulti a sfondo razziale e non per il pericolo che la situazione degenerasse, con sanzioni a carico della società ospitante.
La società ASD Casalmaiocco ha altresì impugnato la sanzione comminata al calciatore NDIAYE Allasane squalificato sino al 20.02.2019 per essere stato espulso e per aver insultato e minacciato un avversario e, dopo aver abbandonato il terreno di gioco, recandosi sugli spalti con fare minaccioso ed aggressivo, si scontrava verbalmente con i tifosi della squadra ospitante per presunti insulti razziali.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.
Come si evince dal referto arbitrale, il quale si rammenta essere fonte privilegiata di prova, è emerso come il calciatore NDIAYE Allasane, mentre abbandonava il recinto di gioco, litigava con un calciatore della squadra avversaria che lo avrebbe insultato con epiteti razziali, non sentiti dall’arbitro.
Dopo aver abbandonato il campo, il giocatore NDIAYE Allasane si scontrava verbalmente con i tifosi della squadra avversaria per presunti insulti razziali, anch’essi non percepiti dal direttore di gara. Tale situazione rischiava di far sì che lo scontro divenisse fisico con le conseguenze del caso. Episodi che si protraevano per alcuni minuti.
Il direttore di gara, ritenuta che la situazione venutasi a creare fosse pericolosa per la sua incolumità e per quella del calciatore presenti sul campo, valutava come non vi fossero più le condizioni per la prosecuzione della gara, che veniva così sospesa. Situazione confermata anche dalla inconsueta e non regolamentare richiesta di entrambi i capitani delle due squadre.
Alla luce di quanto sopra, questa Corte non può che confermare la decisione del GS.
Anche in relazione alla squalifica sino al 20.02.2019 del calciatore NDIAYE Allasane, la sanzione comminata dal GS risulta congrua in relazione a tutti i gravi fatti ascritti al calciatore e sopra specificati.
Il ricorso non è quindi meritevole di accoglimento.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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