C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 31/01/2019 – Delibera – Reclamo società FCD SAMMA 09 ASD Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 09.12.2018 tra Pol. San Luigi / FCD Samma 09 ASD C.U. n. 22 della Delegazione di Lodi datato 13.12.2018.

Reclamo società FCD SAMMA 09 ASD   Camp.  3° Categoria   Gir. B

Gara del 09.12.2018 tra Pol. San Luigi / FCD Samma 09 ASD

C.U. n. 22 della Delegazione di Lodi datato 13.12.2018.

La Società FCD SAMMA 09 ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l’allenatore FORMENTI Paolo sino al 20.2.2019, lamentando che la sanzione era assai sproporzionata considerato che si era limitato a protestare nei confronti dell’arbitro senza proferire alcuna frase offensiva e/o ingiuriosa.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, osserva.

Il reclamo non merita di essere accolto.

Infatti, l’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha confermato di essere stato offeso dall’allenatore FORMENTI Paolo, senza ombra di dubbio, avendo escluso totalmente che tale offesa provenisse da uno spettatore e/o da altri soggetti.

La gravità del gesto giustifica la squalifica comminata allo stesso allenatore dal GS, come richiesto dalla reclamante.

Tanto premesso e ritenuto

                                                              RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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