C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 07/02/2019 – Delibera – Reclamo società ASD SANT’ANGELO Camp. Promozione Gir. E Gara del 20.01.2019 tra Sant’Angelo / Bresso Calcio C.U. n. 35 del CRL datato 24.1.2019
Reclamo società ASD SANT'ANGELO Camp. Promozione Gir. E
Gara del 20.01.2019 tra Sant'Angelo / Bresso Calcio
C.U. n. 35 del CRL datato 24.1.2019
La società, ASD SANT'ANGELO, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato al calciatore, TOSCANI Loris, la squalifica per cinque gare, lamentando che il comportamento tenuto dal calcatore nei confronti di un avversario non è stato di gravità tale da giustificare la predetta squalifica, sostenendo che il gesto era stato dettato dalla dinamica di un'azione di gioco.
La Corte di Appello Sportiva, sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
Infatti, l'artbitro sentito a chiarimenti da Questa Corte, ha precisato che ha espulso il TOSCANI per aver commesso un fallo di reazione nei confronti di un avversario, con un calcio che colpiva parte del collo, parte del viso e parte dell'orecchio destro, tanto che era costretto a lasciare l'impianto sportivo con l'ambulanza.
Alla luce di ciò si ritiene congrua la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al calciatore in applicazione agli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Corte.
Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della tassa.
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