C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 07/02/2019 – Delibera – Reclamo società GAMBOLO’ Camp. 2° Categoria Gir. V Gara del 20.01.2019 tra Gropello San Giorgio / Gambolò C.U. n. 28 della Delegazione di Pavia datato 24.1.2019
Reclamo società GAMBOLO' Camp. 2° Categoria Gir. V
Gara del 20.01.2019 tra Gropello San Giorgio / Gambolò
C.U. n. 28 della Delegazione di Pavia datato 24.1.2019
La società GAMBOLO' ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la perdita della gara a carico del Gambolò, per aver effettuato un numero di sostituzioni superiore al consentito. Lamenta la reclamante la regolarità del numero delle sostituzioni effettuato e che il calciatore, che l'arbitro assume essere stato sostituito, avrebbe segnato la seconda rete.
La Corte di Appello Sportiva osserva.
L'arbitro, sentito a chiarimenti, conferma il numero e le sostituzioni indicate nel rapporto arbitrale.
Di tutta evidenza che il ricorso deve essere rigettatto, non risultando provate le circostanze indicate nel reclamo promosso. Il referto arbitrale è infatti, fonte primaria e privilegiata di prova.
Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e conferma la decisione del Giudice Sportivo, di deliberare la perdita della gara a carico della società Gambolò con il risultato di 0 – 3.
Dispone l'addebito della tassa.
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