C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 21/02/2019 – Delibera – Reclamo società ASD FORESTO SP. SEN ACCADEMY Camp. 2° Categoria Gir. D GARA del 13.01.2019 tra Pontogliese/Foresto Sp. C.U. n. 28 della Delegazione di Brescia datato 07.02.2019

Reclamo società  ASD FORESTO SP. SEN ACCADEMY  Camp. 2° Categoria Gir. D

GARA del 13.01.2019 tra Pontogliese/Foresto Sp.

C.U. n. 28 della Delegazione di Brescia datato 07.02.2019

La società ASD FORESTO SP. SEN ACCADEMY ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha sancito la sanzione della perdita della gara contro la Pontogliese con il risultato di 0-3, sostenendo come il calciatore Sylla Serigne Moussa del Foresto non si trovasse in posizione irregolare, avendo già scontato la giornata di squalifica nella gara Foreste Sp-Provezze del 09.12.2018.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini e modi previsti dal CGS, osserva.

Come si evince dal referto arbitrale della partita Foresto/Provezze del 9.12.2018, il calciatore Sylla Serigne Moussa - inizialmente inserito in distinta - dopo l’ingresso delle squadre sul terreno di gioco, prima del fischio d’inizio, abbandonava il campo a favore di altro calciatore recandosi negli spogliatoi. La partita terminava con il risultato di 4 a 2 per il Foresto. A seguito di reclamo da parte della società Provezze, con comunicato n. 25 del 17.01.2019 della Delegazione Provinciale di Brescia, il GS confermava il risultato del campo rilevando come il calciatore Sylla Serigne Moussa risultasse squalificato nel C.U. n. 21 del 6.12.2018 per una giornata. Infatti, stante quanto previsto dall’art. 17 CGS - che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara solo nel caso in cui il giocatore in posizione irregolare venga effettivamente utilizzato durante la gara, pur essendo in distinta – il GS respingeva il reclamo, confermando il risultato del campo, avendo il calciatore scontato nella predetta partita (Foresto/Provezze) la squalifica di una giornata.

Alla luce dei fatti sopra esposti, avendo il calciatore Sylla Serigne Moussa scontato la squalifica di una giornata non partecipando alla gara Foresto/Provezze del 09.12.2018, lo stesso poteva prendere parte alla gara tra Pontogliese/Foresto del 13.01.2019 risultando in posizione regolare.

Conseguentemente questa Corte ritiene di dover accogliere il reclamo, confermando il risultato maturato sul campo Pontogliese 1 – Foresto 2.

Tanto premesso e ritenuto

ACCOGLIE

il reclamo proposto, confermando il risultato maturato sul campo e dispone l’accredito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it