C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 21/02/2019 – Delibera – Reclamo società ASD CASTREZZATO Camp. Promozione Gir. C Gara del 27.01.2019 tra Castrezzato / Bergamo Longuelo C.U. n. 36 del C.R.L. datato 31.1.2019

Reclamo società ASD CASTREZZATO Camp. Promozione Gir. C

Gara del 27.01.2019 tra Castrezzato / Bergamo Longuelo

C.U. n. 36 del C.R.L. datato 31.1.2019

La società ASD CASTREZZATO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato al calciatore BRESCIANINI Giovanni la squalifica fino al 27/03/2019, lamentando che il comportamento tenuto dal calcatore nei confronti del Direttore di Gara non era così grave da giustificare la squalifica considerata eccessivamente penalizzante rispetto a quanto accaduto.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo, osserva.

Di tutta evidenza appare che il ricorso deve essere rigettato, non risultando provate le circostanze indicate nel reclamo promosso. Il referto arbitrale è, infatti, fonte primaria e privilegiata di prova.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

 RIGETTA

il reclamo confermando la squalifica del calciatore BRESCIANINI Giovanni sino al 27/03/2019.

Dispone l'addebito della tassa.

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