C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 21/02/2019 – Delibera – Reclamo società FUTSAL TUBO ROSSO Camp. Calcio a 5 C2 Gir. A Gara del 24.1.2019 tra Calcio a 5 Varese / Futsal Tubo Rosso C.U. n. 36 del CRL datato 31.1.2019.

Reclamo società FUTSAL TUBO ROSSO   Camp. Calcio a 5  C2  Gir. A

Gara del 24.1.2019 tra Calcio a 5 Varese / Futsal Tubo Rosso

C.U. n. 36 del CRL datato 31.1.2019.

La società FUTSAL TUBO ROSSO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori DE PONTI Guido per cinque gare, PUSTERLA Daniele per tre gare e PAOLETTA Alessandro per due,  lamentando che le decisioni sono ingiuste ed eccessive.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, osserva.

In via preliminare, si deve dichiarare inammissibile il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore, PAOLETTA Alessandro, in quanto inferiore a tre giornate, come sancito dall’Art. 45, comma 3 lett. A) del CGS.

Per quanto attiene alle squalifiche comminate ai calciatori DE PONTI e PAOLETTA, si deve ritenere che queste siano congrue in relazione alla gravità dei fatti descritti dall’arbitro nel proprio rapporto che costituisce fonte primaria e privilegiata di prova.

Infatti, l’arbitro nel proprio rapporto ha chiaramente affermato che il DE PONTI è stato espulso per aver colpito al corpo un avversario e che nel lasciare il terreno di gioco sputava verso i sostenitori della squadra avversaria e che il PAOLETTA, dopo essere stato espulso, è rientrato indebitamente sul terreno di gioco per minacciare i sostenitori della squadra avversaria.

Le sanzioni del GS peraltro assai contenute si devono quindi ritenere congrue in relazione agli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte e pertanto meritano di essere confermate.

Tanto premesso e ritenuto

                                                              RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it