C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 21/02/2019 – Delibera – Reclamo società HF CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. H Gara del 27.1.2019 tra Hf Calcio / Andratese C.U. n. 29 della Delegazione di Como datato 31.1.2019.
Reclamo società HF CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. H
Gara del 27.1.2019 tra Hf Calcio / Andratese
C.U. n. 29 della Delegazione di Como datato 31.1.2019.
La Società HF CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che la partita doveva essere sospesa per impraticabilità del campo – causa neve - come è stato fatto in altre partite tenutesi nella medesima giornata.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, osserva.
Il reclamo non merita di essere accolto.
Infatti, l’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha confermato che la partita non era stata interrotta per impraticabilità del terreno gioco, bensì per il fatto che la società reclamante si era rifiutata di ottemperare alla richiesta dell’arbitro stesso di pulire le linee che delimitano il campo.
Tale comportamento, come correttamente affermato dal GS nel proprio provvedimento, costituisce violazione dell’Art. 1 delle Regole del gioco del Calcio che prevede in capo alla squadra ospitante la responsabilità di allestire regolarmente il campo di gioco, ottemperando alle direttive dell’arbitro.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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