C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/02/2019 – Delibera – Reclamo in proprio MAGLIOCCA DIEGO Camp. Allievi Prov. U17 Gir. B Gara del 03.02.2019 tra Villapizzone / Sesto 2012 C.U. n. 27 della Delegazione di Milano datato 07.2.2019
Reclamo in proprio MAGLIOCCA DIEGO Camp. Allievi Prov. U17 Gir. B
Gara del 03.02.2019 tra Villapizzone / Sesto 2012
C.U. n. 27 della Delegazione di Milano datato 07.2.2019
Il tesserato della società VILLAPIZZONE, MAGLIOCCA Diego, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che lo ha inibito sino al 04.04.2019, lamentando che la sanzione è ingiusta in quanto non aveva nè insultato, nè offeso, nè minacciato l'arbitro.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.
L'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha confermato di essere stato offeso e minacciato verbalmente dal MAGLIOCCA, anche se il comportamento è avvenuto in un unico contesto.
Alla luce di tale precisazione, merita di essere lievemente mitigata la sanzione comminata dal GS al reclamante.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
l'inibizione del MAGLIOCCA Diego a tutto il 14.3.2019.
Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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