C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/02/2019 – Delibera – Reclamo società ATLETICO LISCATE Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 10.02.2019 tra Atletico Liscate / Ausonia C.U. n. 28 della Delegazione di Milano datato 14.2.2019
Reclamo società ATLETICO LISCATE Camp. 2° Categoria Gir. R
Gara del 10.02.2019 tra Atletico Liscate / Ausonia
C.U. n. 28 della Delegazione di Milano datato 14.2.2019
La società ATLETICO LISCATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato MALANDRINO Luca fino al 14.3.2019 ed IZZO Kevin per tre gare, nonchè inibito PINNA Sergio sino al 28.2.2019, inflittole l'ammenda di Euro 200,00, lamentando che le sanzioni sono ingiuste e comunque incongrue.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva.
In via preliminare, si rileva che non sono impugnabili avanti questa Corte le inibizioni comminate dal GS inferiori ad un mese ai sensi dell'Art. 45, lett. b) del CGS.
Le ulteriori decisioni del GS meritano di essere confermate, alla luce della gravità dei comportamentI addebitati al Malandrino (frase minacciosa ed irriguardosa nei confronti dell'arbitro) e all'IZZO (per frase offensiva nei confronti dell'arbitro) ed ai sostenitori della società reclamante (per comportamento reiterato offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro).
Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso l'inibizione del sig. PINNA Sergio e
RIGETTA
per il resto il reclamo e dispone l'addebito della tassa se versata.
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