C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 07/03/2019 – Delibera – Reclamo in proprio del calciatore TAHIRI ERIS Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 17.02.2019 tra Oratorio Cava Digidue / SS Acquanegra Cremonese C.U. n. 31 della Delegazione di Cremona datato 21.02.2019
Reclamo in proprio del calciatore TAHIRI ERIS Camp. 3° Categoria Gir. B
Gara del 17.02.2019 tra Oratorio Cava Digidue / SS Acquanegra Cremonese
C.U. n. 31 della Delegazione di Cremona datato 21.02.2019
IL calciatore TAHIRI ERIS ricorre in proprio avverso la sanzione della squalifica per tre giornate per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, sostenendo di avere si commesso un fallo di giuoco ma senza alcuna intenzionalità o cattiveria.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato presentato nei termini, rileva che, sebbene il calciatore abbia commesso un fallo di giuoco rilevante, alla luce dei criteri abitualmente applicati, ritiene di dover, seppur lievemente, mitigare la sanzione comminata.
Tutto quanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIDUCE
la sanzione della squalifica a due gare a carico del calciatore TAHIRI ERIS e dispone la restituzione della tassa regolarmente versata.
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