C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 07/03/2019 – Delibera – Reclamo società FC CURNO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 27.01.2019 tra Valle Imagna / FC Curno C.U. n. 29 della Delegazione di Bergamo datato 14.02.2019

Reclamo società FC CURNO Camp.  3° Categoria Gir. A

Gara del 27.01.2019 tra Valle Imagna / FC Curno

C.U. n. 29 della Delegazione di Bergamo datato 14.02.2019

La società FC CURNO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inibito il proprio dirigente OPPEDISANO Bruno sino al 7.8.2019, lamentando che quanto scritto dal GS nel provvedimento reclamato non corrisponde al vero e chiedeva di sentire il dirigente inibito a comprova di ciò.

Questa Corte, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva come la richiesta di sentire il dirigente inibito OPPEDISANO Bruno è inammissibile.

Infatti, la prova unicamente ammessa nel presente giudizio ai sensi della normativa processuale vigente è costituita dal rapporto arbitrale ed in alcune specifiche ed eccezionali ipotesi dalle immagini televisive.

Nel presente giudizio pertanto l’unica prova ammissibile è il rapporto di gara che costituisce fonte primaria e privilegiata di prova.

Nel caso di specie, l’arbitro nel proprio rapporto ha chiaramente affermato che l’OPPEDISANO non ha prestato l’opportuna richiesta di collaborazione all’arbitro, intimando ai propri calciatori di non presentarsi in campo per la prosecuzione della gara. Ma non solo. Ha strappato di mano all’arbitro la penna ed il referto costringendolo a scrivere su quest’ultimo quanto da lui stesso preteso, minacciandolo di non farlo uscire dallo spogliatoio in caso di rifiuto.

Tale comportamento merita di essere sanzionato nei termini indicati dal GS nel provvedimento reclamato in quanto grave atto violento.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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