C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 07/03/2019 – Delibera – Reclamo società OSSONA ASD Camp. Allievi Prov. U16 Gir.F Gara del 10.02.2019 tra Ticinia Robecchetto / Ossona C.U. n. 32 della Delegazione di Legnano datato 21.02.2019
Reclamo società OSSONA ASD Camp. Allievi Prov. U16 Gir.F
Gara del 10.02.2019 tra Ticinia Robecchetto / Ossona
C.U. n. 32 della Delegazione di Legnano datato 21.02.2019
La società OSSONA ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore FALAPPI Jacopo sino al 27.3.2019, lamentando che il calciatore non aveva tenuto alcun comportamento osceno nei confronti del pubblico, limitandosi a riassettare i pantaloncini, dopo essersi tolto la maglia.
Questa Corte, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva.
Dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il calciatore FALAPPI Jacopo si è diretto verso la tribuna calandosi i pantaloncini e le mutande, rivolto al pubblico.
Tale gesto merita di essere sanzionato nei termini indicati dal GS nel provvedimento reclamato che deve pertanto ritenersi corretto e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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