C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 21/03/2019 – Delibera – Reclamo BRESSO CALCIO S.R.L. Camp. Allievi Reg. U17 Gir. A Gara del 03.03.2019 tra Bresso Calcio S.R.L. / Caronnese C.U. n. 42 del CRL datato 07.03.2019

 

Reclamo BRESSO CALCIO S.R.L.   Camp. Allievi Reg. U17 Gir. A

Gara del 03.03.2019 tra Bresso Calcio S.R.L. / Caronnese

C.U. n. 42 del CRL datato 07.03.2019

La BRESSO CALCIO S.R.L. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto l’ammenda di € 100,00 nei confronti della società in quanto i propri sostenitori indirizzavano, colpendolo, sputi nei confronti del direttore di gara, l’inibizione  del dirigente, ALTAMURA Nicola, sino al 17/04/2019 in quanto al termine della gara teneva atteggiamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’Arbitro e la squalifica del calciatore, PICCOLO Lorenzo Antonio, per quattro gare in quanto spintonava per ben tre volte il direttore di gara.

Nel proprio reclamo il BRESSO ha contestato la circostanza che fossero stati i propri sostenitori a colpire l’arbitro con sputi in quanto non sarebbe stato possibile individuare gli autori degli stessi.

Per quanto concerne l’inibizione del dirigente ALTAMURA Nicola e la squalifica del calciatore, PICCOLO Lorenzo Antonio il reclamante ritiene che i provvedimenti comminati siano eccessivi rispetto al reale svolgimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, e dal successivo supplemento di referto rilasciato dal direttore di gara, emerge in maniera chiara ed inequivocabile che gli sputi siano stati effettuati dai sostenitori del Bresso, che gli atteggiamenti minacciosi ed offensivi siano stati tenuti dal dirigente ALTAMURA Nicola e che il calciatore PICCOLO Lorenzo Antonio abbia spintonato per ben tre volte il direttore di gara.  Le condotte tenute dai sostenitori del BRESSO CALCIO S.r.l., dal dirigente ALTAMURA Nicola e dal calciatore PICCOLO Lorenzo Antonio meritano censura con conseguente conferma dei provvedimenti del G.S. in quanto equi.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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