C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 28/03/2019 – Delibera – Reclamo ASD CDG ERBA Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 10.03.2019 tra CDG Erba /ASD Libertas San Bartolomeo C.U. n. 35 della Delegazione di Como datato 14.03.2019

Reclamo ASD CDG ERBA   Camp. 3° Categoria Gir. A

Gara del 10.03.2019 tra CDG Erba /ASD Libertas San Bartolomeo

C.U. n. 35 della Delegazione di Como datato 14.03.2019

La ASD CDG ERBA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato i calciatori PANZERI Gianluca e WAHID Rochdi per cinque giornate per un contatto fisico con il Direttore di Gara e per aver rivolto a quest'ultimo frasi offensive al termine della partita e avverso la sanzione dell'ammenda di €. 120,00 per comportamento gravemente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori e dei propri calciatori non identificati nei confronti del direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, emerge in modo chiaro e inconfutabile che i calciatori PANZERI Gianluca e WAHID Rochdi sono venuti a contatto con il Direttore di Gara e gli hanno rivolto frasi offensive. Tuttavia la sanzione della squalifica di cinque giornate, tenuto conto del contesto nel quale si sono svolti i fatti oggetto di ricorso, può essere ridotta come in dispositivo.

Al contrario deve invece essere confermata la decisone del Giudice Sportivo riguardo alla sanzione dell'ammenda.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il reclamo proposto e riduce a quattro giornate la squalifica dei calciatori PANZERI Gianluca e WAHID Rochdi, conferma l'ammenda di €. 120,00 a carico della ASD CDG ERBA e dispone la restituzione della relativa tassa.

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