C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 28/03/2019 – Delibera – Reclamo società ASD CASSINA CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 2.3.2019 tra Pozzo Calcio / Cassina Calcio C.U. n. 34 della Delegazione di Monza datato 7.3.2019
Reclamo società ASD CASSINA CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. B
Gara del 2.3.2019 tra Pozzo Calcio / Cassina Calcio
C.U. n. 34 della Delegazione di Monza datato 7.3.2019
La società CASSINA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CAMILLO Thomas per tre gare per comportamento violento e scorretto nei confronti degli occupanti la panchina della squadra avversaria, la società conferma quanto accaduto ma precisa che non si è trattato di condotta violenta ma di un comportamento scorretto. Chiede una riduzione della sanzione.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva che dall'esame del referto arbitrale a seguito di uno scontro avvenuto con l'assistente di parte (soc. Pozzo Calcio) si dirigeva verso la panchina urlando frasi offensive e causava la rottura di una parte della panchina stessa. Per quanto sopra non può trovare accoglimento il reclamo.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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