C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 28/03/2019 – Delibera – Reclamo società US CHIEVE ASD Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 10.03.2019 tra US Chieve / Oriese C.U. n. 43 del CRL datato 14.03.2019

Reclamo società US CHIEVE ASD   Camp. 1° Categoria Gir. I

Gara del 10.03.2019 tra US Chieve / Oriese

C.U. n. 43 del CRL datato 14.03.2019

La società US CHIEVE   ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato al Dirigente MILANESI Enrico l'inibizione a svolgere ogni attività fino all' 8 maggio 2019 lamentando che la sanzione è eccessiva e chiedendone una riduzione in quanto il dirigente non aveva preso per il polso il direttore di gara ma le aveva solo urlato “di chi era la colpa di tutto quello che era successo in campo.”

La Corte Sportiva di Appello, ritenuta la regolarità del reclamo, osserva.

Il dirigente era entrato in campo senza autorizzazione e l'arbitro gli faceva presente che era da considerarsi allontanato. Al che il sig. MILANESI rispondeva che era in possesso delle chiavi dello spogliatoio. Premesso che i fatti indicati nel referto arbitrale costituiscono fonte privilegiata di prova avverso la quale non hanno valore le affermazioni della Società reclamante, la gravità del suddetto comportamento giustifica la sanzione inflitta al dirigente sportivo che merita pertanto di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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