C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 11/04/2019 – Delibera – Reclamo società A.S.D. MOZZO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 16.03.2019 tra F.C. Curno / A.S.D. Mozzo C.U. n. 34 della Delegazione di Bergamo datato 21.03.2019

 

Reclamo società A.S.D. MOZZO Camp. Juniores Prov.  Gir. A 

Gara del 16.03.2019 tra F.C. Curno / A.S.D. Mozzo

C.U. n. 34 della Delegazione di Bergamo datato 21.03.2019

La società A.S.D. A.C. Mozzo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara in epigrafe, ha comminato la squalifica sino al 5 maggio 2019 a carico dell'allenatore signor LOCATELLI Kevin, per avere protestato veemente contro l'arbitro e per essere entrato a fine gara nello suo spogliatoio chiedendogli di non formalizzare nel referto il suo allontanamento, sostenendo che il comportamento del Signor LOCATELLI sia stato sanzionato in maniera eccessiva rispetto al reale svolgimento dei fatti e che comunque lo stesso non era entrato nello spogliatoio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva, che la condotta tenuta dall'allenatore LOCATELLI Kevin è pienamente provata e confermata da quanto emerge dal referto arbitrale.

Il reclamo non può pertanto essere accolto e la sanzione comminata deve essere confermata.

Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

il ricorso e dispone l'addebito della relativa tassa.

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