C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 13/12/2018 – Delibera – gara del 2/12/2018 ARDOR LAZZATE – VERBANO CALCIO
gara del 2/12/2018 ARDOR LAZZATE - VERBANO CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 29 del 5-12-18 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Ardor Lazzate .
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che alla gara in oggetto il direttore di gara non ha consentito l'ingresso in campo del proprio calciatore Accetta Salvatore il quale era presente " con la denuncia." ai carabinieri del furto dei documenti da lui subita in data 30 -11-18, con " la fotocopia della carta di identità, fotocopia della tessera sanitaria e col tabulato della società attestante il tesseramento del calciatore in questione ".
Sostiene la reclamante che " con gli stessi documenti le autorità nazionali permettono di guidare e di svolgere tutte le attività. "; infine sottolinea che " sulla copia della carta di identità non si è potuto eventualmente apporre il timbro del Comune in quanto gli uffici il Sabato e la Domenica risultano essere chiusi ": per tali motivi chiede la ripetizione della gara.
Dagli atti di gara risulta che l'arbitro effettivamente non ha ammesso sul terreno di gioco un calciatore in quanto ad una prima richiesta del dirigente accompagnatore ufficiale della società Ardor Lazzate non ha ritenuto la denuncia ai carabinieri idonea alla identificazione e ad una seconda richiesta del dirigente che gli presentava la foto della carta di identità su un cellulare, rispondeva che anche se stampata non era comunque autenticata da autorità competente; e per tali motivi non poteva ammettere il calciatore in campo.
Peraltro, sentito telefonicamente e come da successivo supplemento in data 4-12-2018 inviato a mezzo mail, il direttore di gara conferma che la denuncia (ovviamente) non era provvista di foto; che la fotografia del documento di identità mostratagli su smartphone, anche se stampata comunque non era autenticata; che il calciatore non era provvisto di tessera federale o passaporto e che non conosce personalmente il calciatore.
Per tali motivi non potendo identificare il calciatore, sprovvisto di documento valido a tali fini, non lo ha ammesso in campo.
Inoltre agli atti di gara viene dall'arbitro allegata nota scritta a firma del Presidente della società Ardor Lazzate denominata impropriamente "Riserva scritta"; tale documento non rivestendo la forma e non osservando le modalità previste per i reclami, di cui all'articolo 38 del CGS, non si ammette agli atti di gara.
La società Verbano non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.
Al fine della decisione da assumere va rilevato che l'articolo 71 delle NOIF, come peraltro integralmente ripreso dalle Decisioni Ufficiali della FIGC alla regola 3 del Giuoco del calcio dispone testualmente: " Identificazione dei calciatori: L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
a) attraverso la propria personale conoscenza;
b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati. ".
Il reclamo non può quindi essere accolto.
PQM
DELIBERA
di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Ardor Lazzate - Verbano: 1-2.
di addebitate la tassa reclamo, se non versata.