C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 13/12/2018 – Delibera – gara del 8/12/2018 SANCOLOMBANO – BARONA
gara del 8/12/2018 SANCOLOMBANO - BARONA Dagli atti di gara risulta che al 31' del 1º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Previ Riccardo nato il 20-2-2001 della società Barona. All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 7; tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Barona la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire per fino al 9-1-2019 il dirigente responsabile della società Barona Signor Marrone Luca.
c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.