C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 10/12/2018 AMOR SPORTIVA – POLISPORTIVA DI NOVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/12/2018 AMOR SPORTIVA - POLISPORTIVA DI NOVA Dagli atti di gara si rileva che la gara non è stata disputata in quanto l'arbitro ha rilevato irregolarità riguardanti il terreno di giuoco: in particolare il parquet presentava un pronunciato rigonfiamento, uno dei listelli di legno era rotto presentando una scheggia che fuoriusciva costituendo un evidente pericolo in quanto tale area era sita all'interno del terreno di giuoco.

Constatata la impossibilità a ripristinare il terreno di giuoco l'arbitro decretava la definitiva sospensione della gara anche a salvaguardia dell'incolumità dei calciatori.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società Amor Sportiva invia, a mezzo mail non certificata, nota in data 11-12-18, ore 18,38 e successiva mail certificata in data14-12-2018 ore 12,27 tali documenti non rivestono la forma e non osservano le modalità previste per i reclami di cui all'articolo 38 del CGS pertanto non si ammettono agli atti di gara.

La società Amor Sportiva rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Amor Sportiva, ai sensi dell'art. 17 del del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6.

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