C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – gara del 15/12/2018 FISSIRAGARIOZZESE – ASSAGO A.S.D.

gara del 15/12/2018 FISSIRAGARIOZZESE - ASSAGO A.S.D. Dagli atti di gara si rileva che la gara è stata sospesa prima dell'inizio del 2º tempo, a seguito di malfunzionamento dell'impianto d'illuminazione.

Infatti già durante il primo tempo la gara è stata interrotta due volte per mancanza di illuminazione poichè tale guasto non era riparabile l'arbitro per tal motivo decretava la definitiva sospensione della gara.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C.

relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U.

nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società Fissiraga rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Fissiragariozzese, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S. la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

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