C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – gara del 9/12/2018 CUS BICOCCA SRL SSD – FOOTBALL CLUB CURNO

gara del 9/12/2018 CUS BICOCCA SRL SSD - FOOTBALL CLUB CURNO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 30 del 13-12-2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di reclamo da parte della Società Cus Bicocca.

Copia del reclamo è stata inviata a mezzo Mail non certificata in data12-12-2018 ore 18,20 e con raccomandata inviata dall'ufficio postale di Nova Milanese in data 12-12-2018 ore 16,27 ha trasmesso le motivazioni del reclamo.

Inoltre agli atti di gara viene dall'arbitro allegata nota scritta a firma del Dirigente responsabile della società Cus Bicocca; tale documento non rivestendo la forma e non osservando le modalità previste per i reclami, di cui all'articolo 38 del CGS, non si ammette agli atti di gara.

Va rilevato che il reclamo non è quindi preceduto da regolare preannuncio come prescritto dagli articoli 38 e 46 del Codice di Giustizia sportiva pertanto è inammissibile e non si può quindi entrare nel merito.

PQM

DELIBERA

di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Cus Bicocca - Curno 1-2.

di dichiarare inammissibile il reclamo ed addebitare la tassa reclamo, se non versata.

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