C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 10/01/2019 – Delibera – gara del 16/12/2018 CALCIO GORLE A.S.D. – PONTERANICA
gara del 16/12/2018 CALCIO GORLE A.S.D. - PONTERANICA Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 31 del 20.12.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Calcio Gorle. Il reclamo è stato regolarmente proposto e presentato secondo le modalità previste dal vigente CGS.
Dall'esame dei motivi si rileva che la società Ponteranica ha utilizzato per la gara in oggetto il calciatore Murania Simone nato il 23-8-2003 tuttavia, avendo il calciatore solamente 15 anni, non risulta provvisto di autorizzazione a partecipare all'attività agonistica rilasciata dal CR Lombardia pertanto chiede l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della citata società Ponteranica.
La Società Ponteranica non ha fatto pervenire le proprie deduzioni in proposito.
Dagli atti ufficiali di gara, risulta che effettivamente il calciatore Murania Simone nato il 23-8-2003 ha partecipato attivamente alla gara; tuttavia tale calciatore non risulta autorizzato da questo Comitato Regionale a partecipare ad attività agonistica organizzata dallo stesso, così come espressamente previsto dall'articolo 34 comma 3 delle NOIF, perciò si rende necessaria l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società Ponteranica.
Il reclamo è fondato e pertanto va accolto.
PQM
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo e disporre la restituzione della relativa tassa se versata
b) di comminare alla Società Ponteranica la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.