C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17/01/2019 – Delibera – gara del 12/ 1/2019 OFFANENGHESE A.S.D. – CASALMAIOCCO A.S.D.

gara del 12/ 1/2019 OFFANENGHESE A.S.D. - CASALMAIOCCO A.S.D. Visti gli atti ufficiali di gara.

Visto il supplemento di rapporto.

Rilevato che: La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 38º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi dei fatti sotto riportati.

Al 35º del 2º tempo veniva espulso il calciatore Ndiaye Assane della società Casalmaiocco per comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti di un avversario che, come riferito al direttore di gara, lo aveva insultato in modo discriminatorio; insulto non rilevato dall'arbitro. Nel lasciare il terreno di gioco dopo aver avuto una discussione con un calciatore avversario si portava sugli spalti dirigendosi verso i sostenitori avversari (che lo avrebbero insultato, insulto non rilevato dall'arbitro) venendo tuttavia trattenuto dai sostenitori della sua squadra. In tal modo veniva a crearsi un tafferuglio sugli spalti ed i calciatori della società Casalmaiocco, anche a causa del gioco non in svolgimento, si accalcavano presso la recinzione "scontrandosi verbalmente con il pubblico della società Offanenghese con il rischio che lo scontro diventasse fisico "(tuttavia l'arbitro non segnala il contenuto dello scontro verbale in quanto lontano). Tali episodi si protraevano per circa tre minuti e dopo alcuni tentativi di riportare la calma entrambi i capitani chiedevano all'arbitro la sospensione della gara: decisione che il direttore di gara assumeva.

Da quanto scritto dal direttore di gara non risulta verificata la sussistenza di una situazione di pericolo attuale per i calciatori e per lo stesso arbitro, ma come affermato dallo stesso direttore di gara la situazione a suo giudizio comportava " il rischio che lo scontro diventasse fisico" ; inoltre la decisione di sospendere la gara non risulta frutto della autonoma determinazione del direttore di gara in quanto, da quanto affermato, tale decisione in qualche modo pare influenzata dalla richiesta inusuale ed non regolamentare dei capitani.

Va dato atto che al fine di accertare se effettivamente si siano verificati atti o fatti discriminatori nei confronti del su indicato calciatore ed identificare le eventuali responsabilità, si ritiene opportuno trasmettere gli atti di gara alla On Procura federale con richiesta di provvedere ai necessari accertamenti riservandosi eventuali provvedimenti disciplinari all'esito degli stessi.

P.Q.S.

DELIBERA

Di disporre la ripetizione della gara a cura del CR Lombardia

Di squalificare fino al 20/02/2019 il calciatore Ndiaye Assane della società Casalmaiocco, per quanto a lui attribuito.

Di trasmettere gli atti di gara alla Procura federale al fine degli accertamenti richiesti riservandosi eventuali provvedimenti disciplinari all'esito degli stessi.

Si dà atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato.

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