C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 24/01/2019 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 12/ 1/2019 FISSIRAGARIOZZESE – CORSICO R.D.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 12/ 1/2019 FISSIRAGARIOZZESE - CORSICO R.D. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 34 del 17-1-19 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Corsico.
Infatti tale preannuncio è stato inviato con nota a mezzo mail non certificata in data 13-1-19 ore 13,35 alla Delegazione di Milano e da codesta Delegazione qui trasmessa. Le relative motivazioni sono state inviate a mezzo raccomandata in data 15-1-19 ore 12,14 dall'ufficio postale di Milano 94 prive tuttavia dell'attestazione dell'invio alla controparte.
Il reclamo è quindi inammissibile e per tal motivo non si entra nel merito.
La società Fissiragariozzese con mail non certificata in data 15-1-19 ore 15,04 ha inviato deduzioni che non si considerano ai fini della decisione da assumere a motivo della inammissibilità del reclamo come su indicato.
Dagli atti di gara risulta che il direttore di gara s seguito di riserva scritta presentata dal capitano della società Corsico è intervenuto nel merito ed a seguito di verifica della misura delle dimensioni delle porte ha richiesto l'intervento della locale società la quale, con l'ausilio dei mezzi necessari, ha provveduto, a norma della regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio ed in osservanza delle Decisioni ufficiali della FIGC nº 1) relativo a tale regola, a ripristinare la regolarità delle porte e di conseguenza ha provveduto a far disputare regolarmente la gara..
P.Q.S.
DELIBERA
di omologare il risultato conseguito sul campo, Fissiragariozzese - Corsico 2-0.
di disporre a carico della reclamante l'addebito della tassa reclamo, se non versata.
Si dà atto che l'ammenda alla società Fissiragariozzese è già stata riportata sul C.U. n. 34 del 17-1-19.