C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 31/01/2019 – Delibera – gara del 20/ 1/2019 SAN LAZZARO – CASAZZA
gara del 20/ 1/2019 SAN LAZZARO - CASAZZA
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 35 del 24.1.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Casazza.
Il reclamo è stato regolarmente presentato secondo le modalità previste dal vigente CGS.
Dall'esame dei motivi del reclamo si rileva che al 43º del primo tempo a seguito della effettuazione di un calcio di rigore da parte di proprio calciatore veniva segnata una rete: la rete veniva annullata a motivo del fatto che, come comunicato ai calciatori dal direttore di gara, prima della effettuazione del tiro altro calciatore della società Casazza era entrato nell'area di rigore. Tuttavia il giuoco veniva ripreso con un calcio di punizione indiretto a favore della società avversaria anziché con la ripetizione del tiro di rigore come previsto dalla regola 14 del giuoco del calcio e per tal motivo, sostiene la reclamante, si è verificato un errore tecnico.
Comunica anche, la società Casazza, che prima del rientro sul terreno di giuoco dopo l'intervallo l'arbitro ha comunicato ai capitani delle squadre che l'annullamento della citata rete era dovuto al fatto che il tiratore del calcio di rigore completata la rincorsa faceva una finta rendendo perciò invalida la rete. Sulla base di questa nuova versione dei fatti l'arbitro avrebbe dovuto ammonire il calciatore (sanzione non adottata) oltre ad assegnare il calcio di punizione indiretto a favore della società avversaria.
A sostegno della propria tesi allega un file video (MOV 9145 kb) relativo ai fatti citati ed affermando che l'arbitro ha quindi commesso un errore tecnico chiede la ripetizione della gara.
La Società San Lazzaro non ha fatto pervenire proprie deduzioni in proposito.
Al fine di decidere in ordine al reclamo, occorre verificare se a seguito della decisione dell'annullamento della rete il giuoco sia stato ripreso correttamente nel rispetto della regola 14 nº 2 del regolamento del giuoco del calcio.
Infatti la decisione di annullare la rete è insindacabile dal GS in quanto inappellabile ai sensi della regola 5 punto 2 del regolamento del giuoco del calcio che dispone:" Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni dell'arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate.", tale disposizione è peraltro ribadita dall'articolo 29 comma 3 del CGS che a sua volta dispone: " 3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.
Va dato inoltre atto che il file video inviato dalla società reclamante non può essere considerato ai fini della decisione e non si ammette quindi agli atti di gara in osservanza dell'articolo 35 commi 1.2, 1.3 e 1.4 del CGS in quanto l'oggetto del reclamo non è rientrante nelle fattispecie ivi contemplate dal citato articolo 35, ed in particolare con riferimento al comma 1.4 per quanto attiene l'attività della LND; infatti:
"1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.
1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema; non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, . 1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato.".
Dagli atti ufficiali di gara, sentito telefonicamente l'arbitro e visto il supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 24.1.2019, ore 10,39 risulta che al 42º del primo tempo l'arbitro concedeva alla società Casazza un calcio di rigore: a seguito della effettuazione del tiro di rigore da parte di un calciatore della citata società veniva segnata una rete che veniva annullata per il fatto che il tiratore del calcio di rigore, completata la rincorsa, faceva una finta e per tal motivo a norma della regola 14 nº 2 del regolamento del giuoco del calcio, il giuoco veniva ripreso con un calcio di punizione indiretto a favore della società avversaria.
Infine vale la pena ricordare che così come stabilito dall'articolo 35. Comma 1.1 del CGS " 1..1 I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare . ".
Infatti in relazione a quanto disposto dall'appena citato articolo 35, comma 1.1. del CGS va ricordato che il referto arbitrale (e quindi le eventuali successive sue integrazioni) sono atti assistiti da presunzione di verità e costituiscono secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro ed in particolare da una motivazione illogica o contradditoria nel referto di gara (C.A.F in Com.Uff. n° 30/C del 23/06/1994 – App. sigg.ri Settefacende e Rossi, pag.324-25);
la gara quindi ha avuto svolgimento regolare ed il reclamo pertanto non può essere accolto.
Viste le regole 5 e 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio.
Visti art. 29 e 35 del C.G.S.
P.Q.M.
DELIBERA
Di non accogliere il reclamo.
Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: SAN LAZZARO – CASAZZA 1 – 0
Di addebitare la tassa reclamo, se non versata.