C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 31/01/2019 – Delibera – gara del 27/ 1/2019 LODIGIANA A.S.D. – LODIVECCHIO

gara del 27/ 1/2019 LODIGIANA A.S.D. - LODIVECCHIO

Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 36º del secondo tempo il direttore di gara ha sospeso definitivamente l'incontro per quanto di seguito riportato.

Al 6º del 2º tempo veniva allontanato il tecnico della società Lodigiana signor Campagnoli Luigi per aver protestato a seguito di decisione tecnica arbitrale. A seguito di questo fatto il dirigente addetto all'arbitro della società Lodigiana signor Grazioli Claudio offendeva l'arbitro e lo insolentiva ripetutamente venendo a sua volta allontanato: si posizionava davanti allo spogliatoio reiterando le offese al direttore di gara.

Al 23º del 2º tempo veniva sospesa la gara in quanto a seguito dell'espulsione del calciatore Rossi Matteo della società Lodigiana per bestemmia, alcuni suoi compagni accerchiavano l'arbitro protestando e chiedendogli di rivedere la decisione assunta: nel frangente il dirigente responsabile signor Ferrari Mattia della società Lodigiana correva minacciosamente verso il direttore di gara ricevuta protezione dal locale capitano ed assicurazione anche dall'altro capitano riguardo al corretto comportamento dei propri calciatori decideva di proseguire la gara.

Tuttavia:

Al 23° del 2° tempo veniva espulso il calciatore Rossi Matteo della società Lodigiana per bestemmia (come su esposto)

Al 26º del 1º tempo veniva espulso il calciatore Serafini Daniele della società Lodigiana per doppia ammonizione.

Al 34° del 2º tempo veniva espulso il calciatore Quassy Ahondjon della società Lodivecchio per violenza ad un avversario.

Al 36° del 2º tempo veniva espulso il calciatore Locatelli Matteo della società Lodigiana per violenza ad un avversario.

A seguito delle riportate espulsioni rilevando che i calciatori non recepivano le sue direttive ed i suoi richiami alla calma e non sentendosi " …più nella condizione psicologica per continuare a gestire una gara serenamente e con equilibrio... " in quanto " i calciatori cercavano di farsi giustizia da soli " ritenendo che tali comportamenti avrebbero minacciato l'incolumità " …sia dei calciatori sia dell'arbitro", il direttore di gara ha ritenuto di sospendere definitivamente l'incontro.

L'Arbitro tuttavia col rapporto ha rilevato e segnalato una situazione di violenza tra i calciatori che è rimasta circoscritta agli espulsi mentre nei suoi confronti altri calciatori, peraltro non personalmente individuati, si sono limitati dopo averlo avvicinato a protestare senza che nei loro confronti si siano rese necessari provvedimenti disciplinari.

Inoltre dagli atti di gara e come telefonicamente confermato, non risulta che la persona dell'Arbitro sia mai stata messa in pericolo.

Non può essere quindi condivisa la decisione di sospendere la gara in quanto tale decisione appare dettata più dalla preoccupazione di prevenire eventuali fatti negativi che si sarebbero potuti verificare successivamente, che da una reale ed attuale situazione di pericolo per l'incolumità sia dei calciatori sia della sua persona.

La società Lodivecchio a fine gara ha consegnato all'arbitro, che allega al rapporto di gara, nota a firma del Dirigente accompagnatore Signor Trovato Roberto: tale documento non riveste la forma e non osserva le modalità previste di cui all'articolo 38 del CGS pertanto non si ammette agli atti di gara.

P.Q.S.

DELIBERA

Di disporre la ripetizione della gara a cura del CR Lombardia

di comminare alle società Lodigiana l'ammenda di Euro 50,00 per responsabilità oggettiva in merito ai fatti sopra descritti addebitabili a propri tesserati;

di squalificare il calciatore Serafini Daniele della società Lodigiana per 1 gara per i fatti su esposti.

di squalificare il calciatore Rossi Matteo della società Lodigiana per 1 gara in relazione ai fatti sopra esposti.

di squalificare il calciatore Locatelli Matteo della società Lodigiana per 3 gare in relazione ai fatti sopra esposti.

di squalificare il calciatore Quassy Ahondjon della società Lodivecchio per 3 gare in relazione ai fatti sopra esposti.

di squalificare tecnico della società Lodigiana signor Campagnoli Luigi fino al 13-2-19 per i fatti su esposti.

di inibire dirigente addetto all'arbitro della società Lodigiana signor Grazioli Claudio fino al 27-2-19 per i fatti su esposti.

di inibire dirigente addetto responsabile della società Lodigiana signor Ferrari Mattia fino al 27-2-19 per i fatti su esposti.

Si dà atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato.

 

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