C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 07/02/2019 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/ 1/2019 OROBICA URGNANO CALCIO – ARCI OLMI F.C.T.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/ 1/2019 OROBICA URGNANO CALCIO - ARCI OLMI F.C.T. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 36 del 31.1.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Orobica Urgnano calcio.

Il reclamo è stato irregolarmente presentato in quanto sia il preannuncio inviato a mezzo mail - pec in data 26-1-19 ore 18,56 non risulta sottoscritto validamente, sia le motivazioni del reclamo inviate a mezzo mail-pec in data 30-1-19 ore 12,07 non risultano sottoscritte validamente.

Pur non essendo stata allegata alle motivazioni l'attestazione dell'invio alla controparte, tale infrazione viene sanata dalla controdeduzione trasmessa a mezzo posta elettronica non certificata in data 31-1-19 dalla società Arci Olmi che pertanto non si considera ai fini della decisione.

Il reclamo quindi è inammissibile e non si entra nel merito.

Dagli atti di gara e sentito il direttore di gara che invia supplemento in data 30-1-19, risulta che a causa della tardata presentazione all'arbitro della distinta di gara da parte della società Arci Olmi, la gara è iniziata con trenta minuti di ritardo e giocata regolarmente.

PQM

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo.

Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Orobica Urgnano Calcio - Arci Olmi 3-5.

Di addebitare la tassa reclamo, se non versata.

Dare atto che i relativi provvedimenti disciplinari sono già stati pubblicati sul CU nº 36 del 31.1.2019.

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