C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 21/02/2019 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/ 2/2019 SELECAO LIBERTAS CALCETTO – BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 16/ 2/2019 SELECAO LIBERTAS CALCETTO - BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE Non disputata per la mancata presentazione della società Bergamo C 5 La Torre nei tempi regolamentari Con nota e-mail non certificata in data 15/02/2019 ore 23.43 inviata alla Società Selecao Libertas e qui trasmessa in data 18/02/2019 alle ore 9.51 dall'ufficio Calcio a Cinque del Comitato regionale Lombardia, si rileva che la società Bergamo C5 La Torre ha comunicato che a causa di "problemi organizzativi, di forza maggiore e di sicurezza non avrebbe partecipato alla gara".
Tuttavia non specifica e neppure documenta i motivi organizzativi né le cause di forza maggiore né le citate "cause di sicurezza".
Pertanto visto il rapporto di gara, visti gli artt. 53 co. 2-7 e 55 co.1 delle N.O.I.F. la società Bergamo C5 La Torre si ritiene rinunciataria alla gara.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla società Bergamo C 5 La Torre la sanzione della perdita della gara per ( 0 - 6) , penalizzandola altresì di 1 punto in classifica (art. 17 co. 1 - 3 del C.G.S.) b) di comminare alla società Bergamo C5 La Torre la sanzione dell'ammenda di euro 50,00 così come previsto per la categoria di appartenenza dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2018/2019 della L.N.D./S.G.S.