C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/02/2019 – Delibera – gara del 13/ 2/2019 CALCIO MOTTESE – SIZIANO LANTERNA

gara del 13/ 2/2019 CALCIO MOTTESE - SIZIANO LANTERNA Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 40 del 21.2.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di mail non certificata in data 14-2-2019 ore 12,08 da parte della Società Siziano Lanterna.

Tale mail non certificata è dalla società denominata " Avviso di ricorso "; tuttavia nel caso in esame la irregolarità della trasmissione non rileva.

Invece il reclamo qui pervenuto a mezzo raccomandata con prova di consegna, codice 052508718432, inviata dall'ufficio postale di Siziano PV in data 14-2-2019 ore12,35 (trasmesso anche alla controparte a mezzo raccomandata con prova di consegna, codice 052508718421 dall'ufficio postale di Siziano PV in data 14-2-2019 ore12,30) è inammissibile in quanto le motivazioni del reclamo sono state inviate alla controparte ad un indirizzo differente da quello ufficiale della sede sociale ovvero del recapito indicato dalla società per l'invio della corrispondenza, così come indicato in sede di iscrizione al campionato e come riportato sull'annuario pubblicato sul sito del Comitato regionale.

La società Mottese a mezzo mail certificata in data 25-2-2019 ore 15,42 trasmette in allegato, su carta intestata della società recante in evidenza stemma ed indirizzo della sede sociale, nota (non inviata alla controparte) con la quale comunica: " In riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n. 40 del 21.2.2019. In merito alla gara del 13-2-2019 . La ns. società ad oggi non ha ancora ricevuto nessun avviso e o corrispondenza dalla società Siziano Lanterna ": di fatto significando chiaramente di non essere stati posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla difesa.

Nessun'altra comunicazione è pervenuta pertanto la violazione su indicata non è di conseguenza sanata.

La inammissibilità del reclamo non consente quindi di entrare nel merito.

PQM

DELIBERA

Di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Mottese - Siziano Lanterna, 1-0.

Di addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine della verifica di eventuali violazioni.

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