C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 05/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 4 ottobre 2018 a carico di : SINGH RANDHAWA JASJIT, calciatore in costanza di tesseramento con la Pol. D. Vergherese, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento Giovanile Scolastico ed all’92 NOIF, per aver partecipato in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta; CASTELLUCCIO Alessio, calciatore in costanza di tesseramento con il Club Amici dello Sport, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento Giovanile Scolastico ed all’92 NOIF, per aver partecipato in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta; GANDOLFO Riccardo, calciatore in costanza di tesseramento con il Club Amici dello Sport, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento Giovanile Scolastico ed all’92 NOIF, per aver partecipato in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta; SOCCER BOYS, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati; CLUB AMICI DELLO SPORT, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 4 ottobre 2018 a carico di :

SINGH RANDHAWA JASJIT, calciatore in costanza di tesseramento con la Pol. D. Vergherese, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento Giovanile Scolastico ed all'92 NOIF, per aver partecipato in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta;

CASTELLUCCIO Alessio, calciatore in costanza di tesseramento con il Club Amici dello Sport, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento Giovanile Scolastico ed all'92 NOIF, per aver partecipato in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta;

GANDOLFO Riccardo, calciatore in costanza di tesseramento con il Club Amici dello Sport, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento Giovanile Scolastico ed all'92 NOIF, per aver partecipato in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta;

SOCCER BOYS, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati;

CLUB AMICI DELLO SPORT, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati;

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 29.11.2018, i deferiti, SINGH RANDHAWA JASJIT e CASTELLUCCIO Alessio, hanno concordato con il rappresentante della procura l’applicazione delle sanzioni ex Art. 23 CGS nei seguenti termini:

a SINGH RANDHAWA JASJIT una giornata di squalifica ed a CASTELLUCCIO Alessio una giornata di squalifica;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di condannare, il calciatore GANDOLFO Riccardo, due giornate di squalifica ed alle società SOCCER BOYS e CLUB AMICI DELLO SPORT 500 euro di ammenda;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che i calciatori sono stati impiegati nella gara indicata in epigrafe in posizione irregolare e che quindi non può essere emesso provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

a SINGH RANDHAWA JASJIT una giornata di squalifica ed a CASTELLUCCIO Alessio una giornata di squalifica;

- rilevato che risulta effettivamente provato che in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio hanno partecipato al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta, i tesserati sia della società SOCCER BOYS sia della società CLUB AMICI DELLO SPORT sia della Pol. Vergherese, ed in particolare anche il calciatore GANDOLFO Riccardo, all'epoca dei fatti in costanza di tesseramento con il Club Amici dello Sport;

CONDANNA

la società SOCCER BOYS ad EURO 350,00 di ammenda, la società CLUB AMICI DELLO SPORT ad Euro 350,00 di ammenda ed il calciatore GANDOLFO Riccardo a due giornate di squalifica.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it