C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 2 ottobre 2018 a carico di: MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione e con ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci – Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell’imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell’incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un’azione su calcio d’angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un’unica compagine societaria facente capo all’Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l’Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone; TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione e con ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci – Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell’imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell’incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un’azione su calcio d’angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un’unica compagine societaria facente capo all’Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l’Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone; ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione e con TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci – Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell’imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell’incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un’azione su calcio d’angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un’unica compagine societaria facente capo all’Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l’Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone; A.S.D. ALCIONE, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente al tempo della commissione dei fatti in contestazione; GSD CARDUCCI, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente al tempo della commissione dei fatti in contestazione.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 2 ottobre 2018 a carico di:

MONTINI Marcello, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione, per rispondere della violazione  all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con TENTARDINI Marco, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione e con ODDI Remo, all'epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci - Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell'imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell'incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un'azione su calcio d'angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un'unica compagine societaria facente capo all'Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l'Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone;

TENTARDINI Marco, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione, per rispondere della violazione  all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con MONTINI Marcello, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione e con ODDI Remo, all'epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci - Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell'imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell'incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un'azione su calcio d'angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un'unica compagine societaria facente capo all'Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l'Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone;

ODDI Remo, all'epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, per rispondere della violazione  all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con MONTINI Marcello, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione e con TENTARDINI Marco, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci - Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell'imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell'incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un'azione su calcio d'angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un'unica compagine societaria facente capo all'Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l'Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone;

A.S.D. ALCIONE, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente al tempo della commissione dei fatti in contestazione;

GSD CARDUCCI, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente al tempo della commissione dei fatti in contestazione.

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Con provvedimento del 2 ottobre 2018 il Procuratore Federale,

“letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 579pf17-18, avente od oggetto: "Presunto illecito sportivo posto in essere in occasione della gara GSD Carducci - ASD Alcione del 2.12.2017, valevole per il campionato Giovanissimi "B" Provinciali".

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 3.01.2018 n. 579 pfi 17-18, - esaminata, segnatamente, la copiosa documentazione nonchè le risultanze dell'attività istruttoria compiuta ed in particolare:

- segnalazione inviata in data 19 dicembre 2017 dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Milano, con la quale veniva trasmesso il referto della gara Carducci – Alcione del Campionato Giovanissimi "B" Provinciali, girone H, disputata in data 2 dicembre 2017 contenente lo segnalazione di alcuni comportamenti anomali dei calciatori della società Alcione a seguito della segnatura di una rete a pochi minuti dal termine della gara che provocavano l'immediato pareggio della squadra Carducci dopo soli due minuti;

- articoli di stampa estratti dal web;

- verbale di audizione reso in data 8 febbraio 2018 dal Sig. Marcello Montini, Presidente della società A.S.D. Alcione:

- verbale di audizione reso in data 19 febbraio 2018 dal Sig. Marco Tentardini, dirigente della società A.S.D. Alcione;

- verbale di audizione reso in data 19 febbraio 2018 dal Sig. Remo Oddi, Presidente della società GSD Carducci;

- vista la comunicazione di chiusura indagini regolarmente notificato ai soggetti coinvolti e l'assenza di qualsivoglia deduzione e/o richiesta difensiva formulata dalle stesse parti interessate;

ritenuto che, dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra riportati, appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti di seguito indicati e, precisamente:

Sig. Marcello MONTINI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione, Sig. Marco TENTARDINI,all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione, Sig. Remo Oddi all'epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, responsabili della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonchè dell'art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso tra loro, commettevano direttamente e comunque consentivano che altri commettessero, in loro nome o nel loro interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci - Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminato con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell'imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell'incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza, consentivano ai calciatori della squadra avversario del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti a seguito dello sviluppo della successiva azione su calcio d'angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre; di fatto gestite esclusivamente da un'unica compagine societaria facente capo all'Alcione, di essere promosse ai campionati regionali l'Alcione come primo del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone”  deferiva avanti Questo Tribunale Marcello MONTINI,  Marco TENTARDINI, Remo Oddi, la GSD Carducci  e l'ASD Alcione per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.

Questo Tribunale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, esaminate le memorie depositate dai deferiti,

- rilevato che  il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di   Marcello MONTINI,  a quattro anni di inibizione ed Euro 50.000,00 di ammenda, di Marco TENTARDINI, a quattro anni di inibizione ed Euro 50.000,00 di ammenda, di Remo Oddi a quattro anni di inibizione ed Euro 50.000,00 di ammenda,  della società GSD Carducci alla retrocessione all'ultimo posto in classifica e ad Euro 4.000,00 di ammenda e della società ASD Alcione alla retrocessione all'ultimo posto in classifica e ad Euro 4.000,00 di ammenda;

- che i deferiti, Remo Oddi, Marco Tentardini e Marcello Montini chiedevano di essere assolti per non aver commesso il fatto, sottolineando che erano totalmente estranei ai fatti di illecito sportivo contestati; anche le società deferite chiedevano anch'esse di essere assolte per non aver commesso il fatto;

OSSERVA

Dall'esame degli atti di indagine e dalla relazione conclusiva delle indagini del 26 febbraio 2018 emerge che “le indagini sono state fatte alla ricerca di elementi che permettessero di verificare la sussistenza di circostanziali fatti idonei a provare che la gara tra il Carducci e l'Alcione disputata il 2.12.2017 del campionato Giovanissimi - fascia B - Provinciali Milano, girone H, fosse stata concordata tra le due società nel risultato finale. Sulla base di tale presupposto si è proceduto alla ricerca di tutti quegli elementi utili per supportare tale ipotesi atteso che, su tale materia, di solito, non vi è traccia di chiare prove documentali ( eventuali documenti relativi ai negozi dissimulati restano, per solito, nella disponibilità dei soli incolpati), e all'accertamento si può pervenire solo attraverso indizi, elementi logici e presunzioni, tra loro concordanti, e, d'altra parte, quadri presuntivi (solo) apparentemente simili possono legittimamente e logicamente condurre, in dipendenza di minime differenze, a valutazioni conclusive del tutto contrapposte”.

Si rileva altresì che gli inquirenti “Attesa la particolarità dell'ipotesi di illecito sportivo in esame trattandosi di squadra di Giovanissimi” hanno svolto l'attività istruttoria iniziando “con la verifica di notizie giornalistiche pubblicate su giornali sportivi locali relative alla partita in indagine. Dal web rilevavano notizie di particolare interesse che si riportano in significativi stralci”.

Successivamente “Terminata la prima fase istruttoria provvedevano ad approfondire la circostanza che le due società di fatto fossero un’unica società” e ciò in base al Web dove si rilevava “che la società GSD Carducci si presentava come una società con un'unica squadra militante nel campionato di II categoria nonchè utilizzatrice del complesso sportivo storicamente in gestione alla società Alcione, complesso Kennedy  2 sito in Milano Via Olivieri 13”.

Successivamente gli inquirenti procedevano, all'audizione del presidente della predetta società Sig. Marcello Montini il quale dichiarava che "La società Carducci svolge la sua attività sportiva presso il nostro centro sportivo. Utilizza sia i campi di calcio che l'area spogliatoi. Principalmente la società ha una squadra che milita nel campionato di prima categoria ma sin dalla stagione sportiva 2016/2017, a seguito del tesseramento di circa 15 giocatori anno 2004 che militavano nella nostra società, hanno anche loro una squadra militante nei giovanissimi" provinciali" ed ancora " logicamente i ragazzi si conoscono tutti tra loro essendo i calciatori dei giovanissimi del Carducci ex tesserarti Alcione sino alla stagione 2015/2016, si allenano sugli stessi campi e frequentano la stessa struttura sportiva. Aggiungo che la società Carducci paga un canone annuo per l'utilizzo dei campi di calcio e dell'area spogliatoi". Il presidente Marcello Montini, nel corso dell'audizione non apportava alcun contributo in ordine ai fatti di cui alla gara del 2.12.2017 limitandosi ad ipotizzare esclusivamente un possibile condizionamento della gara legato a1 fatto che i "ragazzi" si conoscono molto bene tra loro. Inoltre, in ordine al rapporto con la società Carducci pur dichiarandone lo stretto legame manteneva ben distinte le due società in rapporto alla gestione delle squadre dei Giovanissimi”.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal Presidente dell'Alcione gli inquirenti procedevano “ad un riscontro relativo ai calciatori transitati dall'Alcione al Carducci. La verifica dei dati storici di tesseramento, effettuata sulla rosa dei 18 calciatori partecipanti alla gara del 2.12.17, portava a rilevare che solo 7 dei calciatori presenti in distinta erano nella stagione precedente tesserati con l'Alcione, provenendo i restanti calciatori da società diverse” e quindi procedevano all'audizione del sig. Marco Tentardini, dirigente della società Alcione e massaggiatore della squadra Giovanissimi presente alla gara del 2.12.2017, indicato nel referto di gara come colui che a fine partita aveva riferito la seguente frase all'arbitro: "Arbitro, mi scuso a nome della società: non sarebbe dovuta finire cosi, non avremmo dovuto segnare".

Il Tentardini dichiarava agli inquirenti:" il mi dispiace trae origine dal fatto che dopo il goal della mia società a 15 minuti dalla fine della partita, i miei calciatori non hanno esultato e che anche il pubblico presente non ha esultato, come al solito, dopo una segnatura. Ho ritenuto questo comportamento non consono e conseguenzialmente a fine gara ho ritenuto sportivamente corretto, con un "mi dispiace", stringere la mano all'arbitro".

Veniva quindi sentito anche il Sig. Remo Oddi il quale riferiva: "come ho precedentemente riferito, la squadra giovanissimi fascia B, partecipante al campionato provinciale Milano Girone H, era ed è attualmente in via esclusiva gestita dall'Alcione. Durante quella partita io non ero presente e non mi sono minimamente preoccupato di raccogliere informazioni su possibili ed eventuali situazioni di accordo. Su tal punto non posso esser utile perchè conosco poco della gestione dei calciatori che sono da noi tesserati solo ed esclusivamente per una forma di cortesia con l'Alcione”.

Gli inquirenti non procedevano ad ulteriori approfondimenti atti ad individuare le responsabilità circa i fatti gravi segnalati dall'arbitro della gara nel proprio rapporto arbitrale e precisamente chi avrebbe detto ai calciatori di pareggiare la gara, presumendo che tali soggetti fossero i Presidenti delle due società ed il sig.  Marco Tentardini per essersi scusato con l'arbitro affermando che la gara “non sarebbe dovuta finire cosi, non avremmo dovuto segnare”.

Non sono stati sentiti né l'arbitro della gara, né i dirigenti accompagnatori delle due squadre VALSECCHI Gianluca e BONINI Anna, né i guardalinee, PELLEGRINI Giuseppe e SERRA Sandro né i calciatori minori o quantomeno i capitani delle due squadre né l'allenatore della Carducci PADAYACHI Michael.

Eppure gli attori principali di tale illecito (i calciatori delle due squadre) sono stati visti da tutti, ma nessun nome è emerso.

Chi ha detto ai calciatori di pareggiare la gara e tenere quindi l'atteggiamento antisportivo, visto e segnalato da tutti? Chi delle due società ha concordato che la partita doveva essere pareggiata?

Nessuno di tali fatti è stato accertato nel corso delle indagini, anche se gli inquirenti si erano dati quale finalità quella di individuare gli autori dell'accordo.

Ci si è accontentati di focalizzare l'attenzione sui Presidenti delle due società e sul massaggiatore dell'Alcione, lasciando quindi esenti da responsabilità gli attori principali della gara e precisamente i calciatori.

Si è evidenziato solamente un interesse delle due società a tale risultato stante i rapporti tra le due società.

Tale circostanza non risulta sufficiente a ritenere ragionevolmente che siano stati i Presidenti a suggerire e/o ordinare ai calciatori di pareggiare la partita e/o che il Presidenti stessi fossero a conoscenza diretta che altri soggetti avrebbero detto ai calciatori di pareggiare la partita.

Non risulta provato nemmeno a livello indiziario che i Presidenti e/o il massaggiatore Tentardini hanno posto in essere personalmente atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara: ed infatti le indagini, assai lacunose sul punto, non hanno accertato gli atti commessi da costoro diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara.

Ma non solo.

Non risulta nemmeno provato a livello indiziario che hanno acconsentito che altri (non è dato conoscere chi) commettessero, a nome dei Presidenti o nell'interesse degli stessi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara.

Peraltro non risulta altresì provato che i Presidenti fossero a conoscenza diretta che altri soggetti stavano per commettere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara e che quindi abbiano acconsentito a tale comportamento.

Il quadro che emerge è comunque sconcertante e chiaramente diseducativo; di fronte a ciò che è avvenuto non si può ritenere a ragione che i calciatori anche se giovani non siano stati consapevoli del comportamento gravemente antisportivo posto in essere, che non siano stati proprio gli stessi ad essere autori di siffatto comportamento e che coloro che hanno suggerito a questi calciatori di tenere questo comportamento (verosimilmente coloro che hanno funzione di educatori) non possano nemmeno essere individuati, limitandosi ad addossare tutta la responsabilità ai Presidenti delle due società quasi che questi siano responsabili unicamente per la carica, senza appurare quali atti, questi abbiano commesso, diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara  e/o in quale modo abbiamo acconsentito ad altri di commettere tali atti in nome e per loro conto ed a loro vantaggio.

Si ritiene in ogni caso provato che i Presidenti e il massaggiatore, Tentardini (l'unico peraltro presente sul campo), nel caso di specie non abbiano tenuto un comportamento improntato ai principi di lealtà,

correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con una gestione non cristallina delle due società e soprattutto diretto ad individuare gli attori del gravissimo comportamento tenuto sul campo in primis i calciatori e in secundis i dirigenti accompagnatori e l'allenatore della GSD Carducci.

Per ragioni di giustizia si ritiene infine che le due società in ogni caso siano responsabili ai sensi dell'Art. 4 del CGS per quanto avvenuto, anche se non sono stati individuati quali siano stati i soggetti che hanno commesso direttamente e comunque hanno consentito che altri commettessero, a loro nome o nel loro interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

CONDANNA

MONTINI Marcello, ad anni due di inibizione, ODDI Remo ad anni due di inibizione, TENTARDINI Marco ad anni uno di inibizione, la società, A.S.D. ALCIONE, a sette punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato giovanissimi fascia B, stagione sportiva 2018/2019 ed all'ammenda di Euro 500,00 e la società GSD CARDUCCI , a sette punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato giovanissimi fascia B, stagione sportiva 2018/2019 ed all'ammenda di Euro 500,00.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

 

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